Per Assofiduciaria il “mandato fiduciario” è fuori dal Registro dei titolari effettivi

Emiliano Marvulli - Diritto societario

Il mandato fiduciario classico è fuori dal dagli istituti affini ai trust e non vige l'obbligo di comunicazione dei titolari effettivi. Lo precisa Assofiduciaria. Nel Manuale pubblicato da Unioncamere il mandato fiduciario è considerato un istituto giuridico affine al trust: tutti i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie italiane sarebbero quindi tenuti agli obblighi di comunicazione

Per Assofiduciaria il “mandato fiduciario” è fuori dal Registro dei titolari effettivi

Con la comunicazione pubblicata lo scorso 23 ottobre Assofiduciaria ha ribadito a chiare lettere che il mandato fiduciario classico non rientra tra gli “istituti affini” ai trust espressi e, pertanto, non è tenuto alla comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese.

Le conclusioni sono emerse in occasione dell’incontro organizzato da Assofiduciaria su “Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie” nel corso del quale, accanto all’analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.

Assofiduciaria: il «mandato fiduciario» è fuori dal Registro dei titolari effettivi

Come noto, sono tenuti alla Comunicazione i trust espressi produttivi di effetti giuridici in Italia e gli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti nel Territorio dello Stato.

Il decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze ha ulteriormente precisato che sono “istituti giuridici affini”, tenuti all’iscrizione nella sezione speciale del Registro e alla comunicazione periodica, gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l’articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio.

Sul tema Assofiduciaria ha precisato che il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un’attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all’esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione.

Infatti, solo nell’ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust.

Invece, il “classico” mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.

A margine dell’incontro il Presidente di Assofiduciaria ha aggiunto che:

“Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il “classico” mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell’amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D’altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l’accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere.”

È opportuno segnalare che nel “Manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese”, pubblicato nei giorni scorsi da Unioncamere si leggono indicazioni diverse da quelle tracciate dall’associazione delle fiduciarie.

Nel Manuale si legge che, in generale e senza alcuna distinzione, il “mandato fiduciario” è un istituto giuridico affine al trust e di conseguenza sono tenuti agli obblighi di comunicazione tutti i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie italiane.

Considerate le diverse posizioni in campo è auspicabile un chiarimento ufficiale che giunga prima della scadenza per la trasmissione delle domande, prevista per l’11 dicembre 2023.

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