Telelavoro transfrontaliero abituale: le istruzioni INPS sulla legislazione da applicare

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall'INPS arrivano le indicazioni sul telelavoro transfrontaliero abituale alla luce delle novità introdotte dall'accordo quadro della Commissione Europea. L’Istituto fornisce anche istruzioni per la presentazione delle domande per il rilascio del certificato di legislazione applicabile

Telelavoro transfrontaliero abituale: le istruzioni INPS sulla legislazione da applicare

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore in Italia l’Accordo Quadro in materia di telelavoro transfrontaliero abituale.

L’INPS nel messaggio del 13 marzo fornisce un riepilogo della legislazione applicabile e le indicazioni operative.

I lavoratori e le lavoratrici che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza per meno del 50 per cento del tempo di lavoro complessivo, possono fare domanda per essere assoggettati alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

Telelavoro transfrontaliero abituale: le istruzioni INPS sulla legislazione da applicare

L’INPS con il messaggio n. 1072, pubblicato il 13 marzo 2024, fornisce le indicazioni in merito all’applicazione dell’accordo quadro della Commissione Europea in materia telelavoro transfrontaliero abituale.

I provvedimenti restrittivi per il contenimento dell’emergenza sanitaria ma anche la crescente flessibilità e digitalizzazione del mercato del lavoro hanno portato ad un aumento del telelavoro transfrontaliero.

Lo scorso 1° luglio è, dunque, entrato in vigore tale accordo il quale prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza per meno del 50 per cento del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio. Per l’Italia l’Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

In questo modo, ai lavoratori è garantita la possibilità di continuare a svolgere la prestazione da remoto nello Stato di residenza, senza che ciò comporti una modifica della legislazione applicabile, mentre per i datori di lavoro non sussistono ulteriori obblighi o adempimenti da effettuare nello Stato di residenza del lavoratore.

Questo si applica esclusivamente agli Stati firmatari. L’elenco è consultabile sul sito dell’Istituzione previdenziale belga.

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

Telelavoro transfrontaliero abituale: come presentare la richiesta di deroga

Secondo quanto indicato nel testo dell’accordo, per “telelavoro transfrontaliero” si intende un’attività che può essere svolta da qualsiasi luogo come presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

  • viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
  • si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate al fine di svolgere i compiti assegnati.

Come previsto nel paragrafo 3 dell’articolo 2 dell’Accordo, questo non si applica nei seguenti casi:

  • per lo svolgimento abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza;
  • per lo svolgimento abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa)
  • per lavoro autonomo.

La richiesta di applicazione dell’Accordo deve essere formulata con il consenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore).

Le richieste di deroga, cioè di applicazione dell’accordo, devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato.

Le richieste pertanto vanno inviate all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

Le domande, specifica l’INPS, possono riguardare soltanto periodi successivi alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati.

“La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta. Qualora intervengano cambiamenti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga, tale circostanza deve essere immediatamente comunicata dal datore di lavoro o dal lavoratore allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro).”

La domanda con effetto retroattivo si può presentare solamente se si verifica una delle situazioni espressamente previste dall’Accordo:

  • il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non supera i tre mesi;
  • la richiesta è presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non supera i 12 mesi (per l’Italia solto periodi successivi al 1° gennaio 2024).

Ad ogni modo, è necessario che nel periodo oggetto di domanda siano già stati versati i contributi di sicurezza sociale oppure che il lavoratore sia stato coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato interessato.

I datori di lavoro o gli intermediari abilitati devono inoltrare all’INPS la richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, attraverso l’apposita funzioneRilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” del sito istituzionale, seguendo le istruzioni riportate nel messaggio.

Alla domanda è necessario allegare la copia dell’accordo di telelavoro tra il datore di lavoro e il suo lavoratore.

INPS - Messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024
Regolamentazione comunitaria. Settore legislazione applicabile. Accordo Quadro sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nel caso di telelavoro transfrontaliero abituale

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