Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: si può pagare anche con i premi di produzione

Francesco Rodorigo - Pensioni

Dall'Agenzia delle Entrate arrivano le indicazioni sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, la novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. Fino al prossimo anno si possono colmare i vuoti contributivi riscattando fino a 5 anni di periodi scoperti. L'onere può essere pagato anche dal datore di lavoro utilizzando i premi di produttività

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: si può pagare anche con i premi di produzione

I premi di produttività dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti del settore privato possono essere utilizzati per coprire il costo del riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare del 7 marzo dove illustra le novità in materia di redditi di lavoro dipendente e welfare aziendale.

L’onere, infatti, può essere sostenuto anche dal datore di lavoro che lo porta in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo.

La novità è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2024 per il biennio 2024/2025.

I lavoratori possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023, nel limite massimo di 5 anni anche non continuativi.

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: si può pagare anche con i premi di produzione

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 7 marzo ha fatto il punto sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto Anticipi, il DL n. 145/2023.

Oltre alle misure per il welfare aziendale e il nuovo trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, cioè la detassazione degli straordinari e del lavoro notturno, l’Agenzia illustra anche gli effetti fiscali della nuova norma che prevede il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

La Legge di Bilancio 2024, infatti, all’articolo 1, commi 126 e seguenti, ha previsto per il biennio 2024/2025 la possibilità di riscattare determinati periodi non coperti da contributi previdenziali a fini pensionistici.

Si tratta dei “periodi vuotidal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Si possono riscattare periodi per un massimo di 5 anni, anche non continuativi.

I beneficiari della misura sono i lavoratori iscritti:

  • all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle sue forme sostitutive ed esclusive;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla gestione separata.

Questi devono risultare privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non essere già titolari di pensione.

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: il datore di lavoro porta l’importo in deduzione

Tale possibilità si può richiedere tramite un’apposita domanda e la relativa somma da pagare è determinata in base ai criteri fissati dall’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 184/1997.

Il versamento dell’onere per il riscatto si può effettuare in unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro, senza che siano applicati interessi per la rateizzazione.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali della misura in oggetto, l’Agenzia evidenzia che i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato hanno la possibilità di chiedere al datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto.

In tal caso, i costi del riscatto saranno coperti utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore interessato.

Quando è il datore di lavoro a sostenere l’onere del riscatto, l’importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori, l’Agenzia precisa che i contributi versati per loro conto rientrano nell’ambito dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, secondo il quale i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Agenzia delle Entrate - Circolare n.5/E del 7 marzo 2024
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), e decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (decreto Anticipi) - Novità in materia di reddito di lavoro dipendente

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