Bonus barriere architettoniche: dal 31 marzo nuova stretta sulla cessione del credito

Daniela Marmugi - Irpef

Nuove limitazioni sul fronte del bonus barriere architettoniche. Il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024 mette fine alla possibilità di usufruire delle opzioni alternative alla detrazione fiscale. Si salvano soltanto alcuni interventi

Bonus barriere architettoniche: dal 31 marzo nuova stretta sulla cessione del credito

Il decreto legge 39/2024, in vigore dal 30 marzo scorso, cambia ancora una volta le regole per fruire del bonus barriere architettoniche.

Dalla stretta in materia di cessione del credito e sconto in fattura non sfugge neppure la detrazione del 75 per cento, già peraltro ridimensionata a partire dall’anno in corso.

Così come previsto anche sul fronte del superbonus e degli altri bonus edilizi ordinari, la “monetizzazione” della detrazione spettante viene di fatto bloccata, con alcune eccezioni.

Bonus barriere architettoniche: stop a cessione del credito e sconto in fattura

Cambia ancora il bonus barriere architettoniche, per il quale dal 31 marzo si sono di fatto chiuse - per la maggior parte dei contribuenti - le possibilità di “monetizzazione”.

L’art. 1, comma 4 del decreto 39/2024 cancella infatti, a partire dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, la possibilità di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Si tratta delle alternative precedentemente previste alla detrazione IRPEF del 75 per cento, agevolazione riconosciuta per gli interventi finalizzati a rimuovere o a permettere il superamento degli ostacoli che riducono l’autonomia di persone con disabilità.

Le opzioni sono mantenute, a livello residuale, soltanto in specifici casi.

Per accedervi è infatti necessario che prima del 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, se necessario;
  • siano già iniziati i lavori;

Nel caso di lavori non ancora iniziati, è necessario aver stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dell’intervento.

Se per questi interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, ai fini del mantenimento dell’agevolazione è inoltre obbligatorio aver versato un acconto sul prezzo.

Bonus barriere architettoniche: nuova stretta per i contribuenti

Quella introdotta dal decreto legge del 29 marzo non è certamente la prima limitazione per l’accesso all’agevolazione.

Il bonus barriere architettoniche, previsto dall’art. 1, comma 42, lett. a) della legge di Bilancio 2022, ammetteva infatti, in un primo momento, le spese sostenute per numerosi interventi realizzati nelle abitazioni e nelle parti comuni dei condomini.

Per limitare la fruizione del bonus, il decreto legge n. 212 del 29 dicembre scorso, ha però ristretto il campo ai soli lavori d’installazione di:

  • scale;
  • rampe;
  • ascensori;
  • servoscala;
  • piattaforme elevatrici.

Lo stesso decreto aveva anche già previsto una prima stretta all’accesso allo sconto in fattura o alla cessione del credito, riservando tali possibilità:

  • ai condomini, per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • alle persone fisiche, per gli interventi sull’abitazione principale, solo in caso di reddito pari o inferiore a 15.000 euro.

Queste alternative, esplicitate all’art. 121 del Decreto Rilancio, hanno finora permesso ai nuclei a basso reddito di effettuare lavori importanti senza dover anticipare cifre significative.

Nel caso dello sconto in fattura, ad esempio, sono infatti i fornitori e le aziende che effettuano i lavori ad anticipare i costi legati agli interventi, le cui somme recuperano poi tramite il credito d’imposta maturato dal contribuente.

Con il venir meno di queste due alternative, si chiudono di fatto le porte dei bonus edilizi ai contribuenti con redditi bassi, anche alla luce del problema dell’incapienza delle rate annuali di detrazione nell’IRPEF dovuta.

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