Bonus Maroni: l’incentivo al posticipo del pensionamento comprende anche il contributo aggiuntivo IVS

Francesco Rodorigo - Pensioni

Il bonus Maroni è l'incentivo per i lavoratori che maturano i requisiti per Quota 103 ma decidono di restare al lavoro. L’INPS nel messaggio del 19 dicembre fornisce ulteriori chiarimenti e istruzioni per la fruizione

Bonus Maroni: l'incentivo al posticipo del pensionamento comprende anche il contributo aggiuntivo IVS

Il contributo aggiuntivo IVS è compreso nell’applicazione del Bonus Maroni, l’incentivo al posticipo del pensionamento.

Lo precisa l’INPS che, nel messaggio del 19 dicembre, fornisce ulteriori chiarimenti sulla misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 per chi matura i requisiti per la pensione con Quota 103.

L’eventuale contributo aggiuntivo IVS sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, infatti, è compreso nell’esonero dalla contribuzione IVS dovuta dal lavoratore.

Nel documento anche le istruzioni per la valorizzazione nel flusso UNIEMENS.

Bonus Maroni: l’incentivo al posticipo del pensionamento comprende anche il contributo aggiuntivo IVS

L’INPS con il messaggio n. 4558, pubblicato sul sito il 19 dicembre 2023, fornisce alcuni chiarimenti in merito al cosiddetto Bonus Maroni, l’incentivo al posticipo del pensionamento.

L’Istituto ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda tramite il messaggio n. 2462 dello scorso giugno, mentre con la circolare n. 82 di settembre ha comunicato le prime indicazioni operative.

Il nuovo documento pubblicato il 19 dicembre riepiloga la normativa di riferimento e aggiunge alcune precisazioni e chiarimenti, anche per quanto riguarda la fruizione dell’incentivo.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 286 e 287), infatti, i lavoratori e le lavoratrici che maturano i requisiti minimi per la pensione con Quota 103 (62 anni d’età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023) possono decidere di restare al lavoro e ricevere un aumento di stipendio di circa il 10 per cento.

Questi riceveranno direttamente in busta paga la quota di contribuzione IVS a loro carico, la quale non sarà versata dal datore di lavoro all’ente di previdenza ma sarà erogata interamente ai beneficiari. Le somme sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

L’Istituto, inoltre, precisa che l’incentivo riguarda le quota dei contributi relativi all’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa.

“Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 3-ter del DL 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.”

L’incentivo, pertanto, copre anche l’eventuale contributo aggiuntivo IVS sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Bonus Maroni: come valorizzare in UNIEMENS la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile

Nel messaggio n. 4558, l’Istituto fornisce anche ulteriori istruzioni operative per quanto riguarda la fruizione del Bonus Maroni.

Nello specifico, per l’esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS, la quota di retribuzione oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate nell’elemento:

“Denuncia Individuale - DatiRetributivi - ContribuzioneAggiuntiva - Contrib1PerCento - ImponibileCtrAgg - ContribAggCorrente.”

L’Istituto precisa che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia applicato, per periodi precedenti, l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare l’importo nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento “Contrib1PerCento”.

I datori di manodopera agricola, invece, in caso di fruizione dell’incentivo, non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento “TipoRetribParticolare” della sezione “PosAgri” del flusso UNIEMENS e il relativo campo “Retribuzione” per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

In questo caso sarà possibile recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale a carico del lavoratore, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento “Retribuzione” relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.

INPS - Messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023
Articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero. Istruzioni operative

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