Ape Sociale e pensione precoci: accesso anche ai disoccupati per cessazione durante l’emergenza Covid

Giuseppe Guarasci - Pensioni

I lavoratori disoccupati che hanno interrotto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale previsto durante l'emergenza Covid, quando erano vietati licenziamenti e risoluzioni consensuali, possono accedere alla pensione per i lavoratori precoci e all’Ape Sociale. Lo chiarisce l’INPS nel messaggio del 24 novembre

Ape Sociale e pensione precoci: accesso anche ai disoccupati per cessazione durante l'emergenza Covid

Aumentano le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro che permettono l’accesso alle pensioni per i lavoratori precoci e all’Ape Sociale.

I chiarimenti arrivano con il messaggio pubblicato dall’INPS.

Possono accedere alle prestazioni pensionistiche anche i lavoratori e le lavoratrici disoccupati che hanno cessato l’attività lavorativa in seguito all’accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto.

Si tratta della possibilità in vigore durante l’emergenza Covid, quando erano vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e le risoluzioni consensuali.

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Ape Sociale e pensione precoci: accesso anche ai disoccupati per cessazione durante l’emergenza Covid

L’INPS con il messaggio numero 4192/2023, ha comunicato alcune novità per quanto riguarda i requisiti di accesso alla pensione per i lavoratori precoci e all’Ape Sociale.

Nello specifico, si consente l’accesso ai lavoratori disoccupati per via della cessazione del rapporto durante l’emergenza sanitaria.

Vengono ampliate, quindi, le ipotesi di fine del rapporto di lavoro che permettono l’ammissione a tali trattamenti da parte di lavoratori che risultano disoccupati.

Durante l’emergenza Covid, il Governo con il decreto agosto (DL n. 104/2020), e successivamente con la Legge di Bilancio 2021, ha vietato ai datori di lavoro la possibilità di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge n. 604/1966) e ha sospeso l’efficacia delle risoluzioni consensuali (articolo 7 della stessa).

I rapporti di lavoro, però, potevano essere terminati in caso di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, evidenzia l’INPS, la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a tale accordo consensuale rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di Ape Sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Questo perché la normativa in materia di Ape Sociale e pensione per i lavoratori precoci (articolo 1, commi 179 e 199, della legge n. 232/2016), prevede ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati.

Tra le causali indicate c’è appunto la risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1996.

Ape Sociale e pensione lavoratori precoci: domande da riesaminare alla luce delle novità

Alla luce di queste nuove indicazioni, dunque, sottolinea l’INPS, le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’Ape Sociale, sia le nuove sia quelle già inviate, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali.

Anche le domande già respinte devono essere riesaminate, le strutture chiederanno il ricaricamento della domanda all’indirizzo e-mail “[email protected]”, a meno che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per l’assicurato.

L’INPS, inoltre, conferma che le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cessazione anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Infine, per quanto riguarda l’accertamento dello stato di disoccupazione, richiesto per il riconoscimento della pensione anticipata precoci, si applicano le disposizioni previste all’articolo 19 del Dlgs n. 150/2015 e all’articolo 4 del DL n. 4/2019.

INPS - Messaggio n. 4192 del 24 novembre 2023
Riconoscimento dell’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale in favore dei lavoratori disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della legge n. 178 del 2020. Ulteriori chiarimenti in materia di pensione anticipata per i lavoratori precoci

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