Associazioni beneficiarie del 5 per mille: le novità del decreto Rilancio

Il 25 maggio in piena linea con quanto previsto dall'iter procedurale dell'Agenzia delle Entrate, è stato pubblicato l'elenco definitivo degli enti che avevano presentato domanda per poter essere inclusi nella platea di associazioni beneficiarie del 5 per mille. Nel frattempo, su questo fronte, il Decreto Rilancio ha introdotto alcune novità.

Associazioni beneficiarie del 5 per mille: le novità del decreto Rilancio

Associazioni beneficiarie del 5 per mille: le novità del decreto Rilancio e la pubblicazione degli elenchi definitivi 2020.

La domanda per l’iscrizione alla lista degli enti destinatari doveva essere presentata entro il 7 maggio, mentre per coloro che risultavano già iscritti all’elenco delle associazioni permanenti non era richiesto nessun altro tipo di adempimento.

Il 5 per mille nasce come contributo volontario, destinabile grazie anche a quanto previsto dalla Legge numero 190/2014 ad enti operanti su diversi fronti nel campo del no profit.

Associazioni beneficiarie del 5 per mille: l’iscrizione agli elenchi

I soggetti che per l’anno finanziario 2020 possono beneficiare del 5 per mille rientrano nelle seguenti casistiche:

  • organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
  • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);
  • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
  • associazioni di promozione social e le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000;
  • associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997;
  • finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
  • finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
  • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  • sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Le associazioni già iscritte nell’elenco permanente non hanno l’obbligo di presentare nuovamente la domanda, ma solo quello di confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla norma per poter continuare a beneficiare del contributo, questo però entro il 30 giugno 2020, in particolare per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche le quali devono per natura dell’attività esercitata rivolgere tale pratica al CONI.

Gli enti rientranti invece nella lista prima descritta, non ancora presenti nell’elenco pubblicato sul sito dell’agenzia delle entrate potevano fare domanda entro il 7 maggio, nella modalità telematica prevista dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Associazioni beneficiarie del 5 per mille: le novità del decreto Rilancio e la pubblicazione degli elenchi definitivi

Enti del volontariato, enti della ricerca scientifica e dell’Università, enti della ricerca sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche, queste sono le macroaree all’interno delle quali sono suddivise le associazioni che hanno presentato domanda e che sono state accettate dall’Agenzia delle Entrate come legittime beneficiarie del contributo.

Gli elenchi definitivi, a partire dal 25 maggio, sono consultabili sulla piattaforma online dell’agenzia, avvalendosi anche di un motore di ricerca interno che permette di cercare l’ente tramite il nominativo o di filtrare la ricerca attraverso la provincia o altre informazioni specifiche.

Il decreto Rilancio, anche su questo fronte ha introdotto delle novità.

Il provvedimento ha dato un forte impulso finalizzato ad un più celere esperimento di tale procedura prevedendo nell’art. 156 una modalità di destinazione del contributo più snella, adatta a far arrivare le risorse relative al periodo d’imposta 2019, entro il 2020.

L’ art. 156 del decreto-legge 34/2020 contiene infatti la seguente previsione:

al fine di anticipare al 2020 le procedure per l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020”.

L’intento del legislatore è quindi quello di riuscire ad accelerare il processo di attribuzione delle risorse loro spettanti di diritto a quegli enti che si sono dimostrati assolutamente indispensabili nel tessuto socio economico italiano. Tale obiettivo sarà quindi raggiunto non tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi ed erogando il contributo entro il 31 ottobre 2020.

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