L’Intrastat acquisiti è tornato. Non è una bufala, né un pesce d’aprile anticipato. O forse non se n’era mai andato? La misura è colma: nella giornata dei commenti alla revoca dello sciopero dei commercialisti, ecco l’ennesima beffa.
Nel Decreto Milleproroghe in fase di conversione in Parlamento è stato inserito l’emendamento incriminato.
Se confermato - come appare molto verosimile a questo punto - nel 2017 l’Intrastat non sarà limitato alle comunicazioni IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi nell’UE, così come molti di noi hanno già spiegato ai propri clienti, ma comprenderà ancora gli acquisti. Di fatto l’Intrastat acquisti non ci ha mai abbandonato visto che lo scorso 25 gennaio abbiamo inviato l’ultima comunicazione relativa al mese/trimestre precedente...
L’Intrastat acquisti era stato abolito per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge 193/2016 che, introducendo i nuovi obblighi IVA (comunicazione di fatture e liquidazioni), prevedeva la contemporanea abolizione della comunicazione Intrastat acquisti, oltre che quella di altri adempimenti. Si era detto: “non lamentiamoci dei nuovi adempimenti IVA: in fondo da una parte introducono nuovi adempimenti, dall’altra li tolgono”. Pare di no. O meglio, allo stato attuale il combinato disposto del Decreto Legge 193/2016 e dell’emendamento al Decreto Milleproroghe certamente rende la situazione degli adempimenti IVA quantomeno grottesca.
Dall’altro lato consoliamoci (ogni tanto un pò di ironia non guasta): il nuovo spesometro 2017 sarà semestrale. Ma attenzione, vale solo per le comunicazioni IVA di fatture attive e passive. Le liquidazioni, invece, devono essere comunque comunicate ogni 3 mesi. Per quale motivo? Perché il Governo Renzi ha stimato un recupero di evasione fiscale pari a 2,1 miliardi di euro proprio grazie all’introduzione delle comunicazioni iva trimestrali delle liquidazioni. Un giorno capiremo perché. Un giorno. Forse.
Alla luce del recente comunicato congiunto di Agenzia delle Entrate, Dogane e Istat l’Intrastat acquisti dovrà essere presentato anche il prossimo 27 febbraio, almeno per i contribuenti mensili. Attenzione però: la Direttrice Rossella Orlandi ha annunciato che non ci saranno sanzioni sull’invio del prossimo 27 febbraio.
Senza cadere nelle critiche eccessive noi diciamo che è come scoprire l’acqua calda. Che sanzioni potrebbero essere applicate su un adempimento abrogato da una legge e che un semplice comunicato stampa «raccomanda» di effettuare per effetto di una nuova norma in fase di approvazione?
Nonostante il Decreto Milleproroghe sia ancora in fase di approvazione in Parlamento, la comunicazione Intrastat per il 2017 è da considerarsi praticamente ufficiale. Nel pomeriggio del 17 febbraio, infatti, Agenzia delle Entrate, Dogane e Istat hanno diramato il seguento comunicato ufficiale:
“Nell’ambito della conversione in legge del Dl n. 244/2016 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (Modelli INTRA-2).
Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell’Unione Europea, l’Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica che l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.
Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE”
Ecco dove leggere il comunicato ufficiale di Agenzia delle Entrate, Dogane e Istat:
Intrastat acquisti 2017: comunicato ufficiale congiunto Agenzia Entrate, Dogane, Istat
Clicca sull'icona per eseguire il download del comunicato ufficiale con cui Agenzia delle Entrate, Dogane e Istat annunciano il ritorno del modello Intrastat acquisti 2017.
L’Intrastat acqusiti andrà comunicato anche nel 2017? Si, per effetto di quanto previsto dal Decreto Milleproroghe.
Ecco nel dettaglio l’emendamento incriminato, leggete la motivazione e - se potete - trattenete le risate (o le parolacce, dipende dal vostro carattere):
“G/2630/18/1
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
premesso che:
- con l’articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge il 1º dicembre 2016, n. 225, a partire dal 1º gennaio 2017 è stato soppresso l’obbligo delle dichiarazioni INTRASTAT;
- tali dichiarazioni, relative agli acquisti di beni e servizi da Paesi Membri dell’UE, sembrano però necessarie sia allo Stato che alle aziende: senza le dichiarazioni INTRASTAT, infatti, le verifiche dell’Agenzia delle Dogane e della G.d.F. mirate alla lotta all’evasione saranno più difficili e i risultati sin qui conseguiti non saranno più tali. Senza i dati statistico/fiscali delle dichiarazioni INTRASTAT, l’automatismo (INTRA/VIES) che evidenzia le anomalie, le incongruenze relative ad ipotetici «scambi carosello» di beni e servizi verrà a mancare;
- inoltre, l’occupazione si ridurrà di circa 10.000 unità. Si tratta di impiegati, tutti con contratto a tempo indeterminato, che in questo difficilissimo periodo economico ben difficilmente potranno trovare inserimento in altri settori, mentre le imprese saranno gravate di pesanti nuovi adempimenti: due nuove comunicazioni trimestrali relative a dati e fatture emesse e ricevute e alle liquidazioni periodiche IVA (in luogo delle annuali);
- si registreranno, infine, minori entrate tributarie a causa della riduzione del fatturato di chi cura il settore INTRASTAT (riduzione degli oneri INPS a causa dei numerosi licenziamenti), con i conseguenti costi sociali a carico dello Stato;
- non si è tenuto in debito conto che i 28 Paesi dell’Unione europea si sono dichiarati «pronti ai sistemi telematici comuni» solo a far data dal marzo del 2020, anno in cui, a partire dal 1º ottobre, sarà data piena attuazione al codice doganale comunitario, secondo quanto stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/578;
- impegna il Governo: a prevedere, nel corso dell’iter di conversione del presente provvedimento, le opportune iniziative legislative al fine di prorogare l’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recanti la soppressione dell’obbligo delle dichiarazioni INTRASTAT, almeno fino al 2020, ossia a decorrere dalla piena entrata in vigore del codice comunale doganale comunitario di cui (al Regolamento CE 9 ottobre 2013, n. 952”
Il nuovo spesometro 2017 sarà semestrale: doppia scadenza. Il primo semestre 2017 andrà comunicato entro il prossimo 25 settembre; il secondo semestre, invece, andrà comunicato entro il prossimo febbraio 2018.
Ecco le nuove scadenze IVA dello spesometro e della comunicazione delle liquidazioni:
Periodo di riferimento | Versamento IVA | Invio telematico dati IVA |
---|---|---|
Gennaio | 16 febbraio 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 settembre 2017 (spesometro) |
Febbraio | 16 marzo 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 settembre 2017 (spesometro) |
Marzo | 17 aprile 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 settembre 2017 (spesometro) |
I trimestre | 16 maggio 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 settembre 2017 (spesometro) |
Aprile | 16 maggio 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 25 settembre 2017 (liquidazioni) |
Maggio | 16 giugno 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 25 settembre 2017 (liquidazioni) |
Giugno | 17 luglio 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 25 settembre 2017 (liquidazioni) |
II trimestre | 22 agosto 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 25 settembre 2017 (liquidazioni) |
Luglio | 22 agosto 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
Agosto | 18 settembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
Settembre | 16 ottobre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
III trimestre | 16 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
Ottobre | 16 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
Novembre | 18 dicembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
Dicembre | 16 gennaio 2018 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
IV trimestre | 16 marzo 2018 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |