Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per rendere operativo il registro dei titolari effettivi. Disponibile il modello di comunicazione unica, e le specifiche tecniche, da inviare all'Ufficio del Registro delle imprese
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023 il primo dei tre provvedimenti attuativi previsti dal decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze, emanato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy), per dare concreta operatività al Registro sulla titolarità effettiva previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 231/2007.
Il decreto 55/2022 è composto da dodici articoli suddivisi in tre sezioni. La Sezione I contiene l’indicazione dei requisiti soggettivi, oggettivi e le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva alla Camera di Commercio.
La Sezione II prevede le modalità di accesso da parte delle Autorità e le regole per la consultazione da parte dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (ad esempio intermediari finanziari, bancari e professionali) e dei privati.
La Sezione III, infine, contiene le disposizioni finali regola i rapporti di scambio informativo tra Unioncamere e Infocamere con l’Agenzia delle entrate e gli Uffici Territoriali del Governo che detengono le anagrafiche, rispettivamente, di trust e istituti giudici affini e delle persone giuridiche di diritto privato in forza degli adempimenti prescritti dall’ordinamento vigente.
Il modulo per la comunicazione del titolare effettivo
L’art. 3 del DM 55/2022 prevede che le comunicazioni della titolarità effettiva siano inviate all’Ufficio del Registro delle imprese utilizzando il modello di comunicazione unica e con le specifiche tecniche adottate dal Ministero.
Il modulo TE per la comunicazione della titolarità effettiva dovrà essere utilizzato da tutti i soggetti tenuti alla comunicazione, ossia società di capitali, persone giuridiche private (associazioni e fondazioni riconosciute), trust e istituti giuridici affini, tra cui il mandato fiduciario, ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione o nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Il modulo dovrà essere utilizzato singolarmente, non essendo previsto che possa essere allegato ad altri moduli, ed essere inviato alla Camera di Commercio competente in base alla sede legale dell’ente comunicante oppure, nel caso di trust e istituti giuridici affini, della provincia in cui è stato istituito.
Nel caso di trust costituito all’estero ma residente in Italia, la Camera di commercio competente è quella di Roma. Nel caso, invece, di mandato fiduciario, l’Ufficio competente è quello relativo alla sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.
Il modulo informatico si compone di un’unica sezione principale, suddivisa nei seguenti tre riquadri:
- A/Estremi della comunicazione, in cui devono essere indicati la provincia, il codice fiscale (il codice fiscale della fiduciaria nel caso di mandato fiduciario) e la tipologia del soggetto o istituto per il quale si sta effettuando la comunicazione, indicando nell’apposito campo se si tratta di società, persona giuridica privata o trust. Dopo l’invio della prima comunicazione, la pratica potrà essere confermata o variata soltanto una volta;
- 1/PGP - Informazioni identificative, previsto solo per le persone giuridiche private non iscritte nel Registro delle Imprese o nel REA, con l’indicazione obbligatoria della sede legale con tutti gli estremi identificativi della localizzazione;
- 2/Trust - Informazioni identificative, previsto solo per i trust;
- 3/Titolare effettivo. Il riquadro è previsto per tutti i soggetti per i quali è prevista la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva ed è suddiviso in ulteriori tre blocchi: Anagrafica, Residenza/Domicilio e Requisiti.
Per tutti i soggetti obbligati alla comunicazione dovrà essere fornito almeno un titolare effettivo, individuato in base agli specifici criteri previsti dalla normativa antiriciclaggio.
In particolare, per ogni titolare effettivo/persona fisica dovranno essere comunicati:
- i dati anagrafici, ivi compreso il codice fiscale se presente;
- i dati relativi alla residenza anagrafica. Nel caso specifico di “controinteressato all’accesso”, ossia di soggetti che rivestono lo status di titolari effettivi ma che per circostanze eccezionali potrebbero essere esclusi dall’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, dovrà essere comunicata obbligatoriamente l’indirizzo pec per la ricezione ufficiale delle comunicazioni da parte della Camera di Commercio;
- i requisiti per l’individuazione della titolarità effettiva, tra quelli previsti dagli artt. 20 e 22, co. 5 del D.Lgs. 231/2007.
Il modulo, infine, dovrà essere sottoscritto dal soggetto tenuto alla comunicazione o alla conferma dei dati sulla titolarità effettiva.
L’effettiva operatività del Registro
Seppur a rilento, continua l’iter per dare concreta attuazione al Registro che, dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto sulle specifiche tecniche, attende ancora l’emanazione dell’ulteriore decreto per l’individuazione e la successiva modifica e l’aggiornamento delle voci e degli importi dei diritti di segreteria della Camera di Commercio, che saranno dovuti dai soggetti obbligati alla comunicazione per la tenuta del registro, e del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che attesterà l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: In GU il decreto con il modulo di comunicazione in CCIAA della titolarità effettiva di società e trust