Superbonus: agevolazione al 110 per cento fino al 2025 solo per edifici inagibili

Tommaso Gavi - Irpef

Per accedere al superbonus 110 per cento, nel caso di interventi su immobili situati in territori colpiti da eventi sismici, deve essere rispettato il requisito dell'inagibilità dell'edificio. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Superbonus: agevolazione al 110 per cento fino al 2025 solo per edifici inagibili

Tra le condizioni per beneficiare del superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2025 c’è l’inagibilità dell’immobile.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 4 del 9 gennaio 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

La misura massima dell’agevolazione, prevista per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 si applica solo nel rispetto di determinate condizioni.

La maxi agevolazione spetta anche nel caso in cui le spese rientrino in contributi per la riparazione o la ricostruzione a seguito di eventi sismici, a patto che il danno non sia precedente all’evento sismico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso abbia determinato l’inagibilità del fabbricato.

In mancanza del rispetto dei requisiti indicati si potrà accedere all’agevolazione secondo le regole previste per la generalità dei condomini.

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Superbonus: agevolazione al 110 per cento fino al 2025 solo per edifici inagibili

Con la risposta all’interpello numero 4 del 9 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul superbonus.

Nello specifico sulla possibilità di accedere alla maxi agevolazione al 110 per cento per interventi su edifici colpiti da eventi sismici.

Lo spunto per i chiarimenti arriva dal quesito posto dall’istante, un condominio dichiarato inagibile, sul quale è stata ripristinata l’agibilità grazie ai contributi per la ricostruzione.

Tale condominio intende effettuare interventi che rientrano nel superbonus e chiede precisazioni sulle condizioni per accedere all’agevolazione nella forma piena del 110 per cento.

L’Agenzia delle Entrate esclude tale possibilità, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento.

Il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che il superbonus sia riconosciuto al 110 per cento per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici che si sono verificati a partire dal 1° aprile 2009, nei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Specifici chiarimenti a riguardo sono stati forniti con la risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022.

La risoluzione chiarisce che, nel rispetto di determinati requisiti, l’agevolazione spetta al 110 per cento fino al 31 dicembre 2025.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 4 del 9 gennaio 2024
Superbonus - applicazione nel caso di interventi su immobili che hanno già ripristinato l’agibilità usufruendo del contributo per la ricostruzione.

Superbonus: i requisiti da rispettare per l’agevolazione al 110 per cento

Nella richiamata risoluzione n. 8/2022 vengono inoltre fornite precisazioni sul rapporto tra superbonus e contributi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

In alcuni casi la maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio spetta anche se le spese rientrano nei contributi appena citati.

Tali contributi sono tuttavia esclusi se si verificano due condizioni:

  • il danno sia preesistente all’evento sismico per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in altre parole se non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non determini l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:

“In assenza della condizione di ’’inagibilità’’ dell’edificio oggetto di intervento, dunque, la predetta disposizione non può trovare applicazione.”

Il caso descritto dall’istante è quindi fuori dall’applicazione del superbonus al 110 per cento.

Tuttavia lo stesso può accedere con le regole previste per i condomini: l’agevolazione è passata al 70 per cento a partire dallo scorso 1° gennaio 2024 e verrà ulteriormente ridotta, al 65 per cento, per il 2025.

Oltre al rispetto degli altri requisiti, lo sconto in fattura e la cessione del credito potranno essere scelti solo se la CILA è stata presentata entro il 16 febbraio 2022, in linea con le regole previste dal decreto Blocca Cessioni.

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