Forfettari e minimi, pagamento secondo acconto: le istruzioni per la scadenza del 30 novembre

Tommaso Gavi - Imposte

Forfettari e minimi, si avvicina il versamento del secondo acconto dell'imposta sostitutiva: i contribuenti sono chiamati alla cassa entro il 30 novembre 2022. Dovranno pagare l'imposta al 15 o al 5 per cento in sostituzione dell'IRPEF. Le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24 per il pagamento.

Forfettari e minimi, pagamento secondo acconto: le istruzioni per la scadenza del 30 novembre

Forfettari e minimi sono chiamati alla cassa: devono provvedere al pagamento del secondo acconto dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF entro la scadenza del 30 novembre 2022.

Il termine di fine mese interessa le partite IVA che adottano regimi di vantaggio, così come tutti i contribuenti che sono chiamati al pagamento delle imposte sui redditi 2022. Anche il calendario per il versamento dell’imposta sostitutiva segue infatti le tappe previste per le altre imposte sui redditi.

Novità saranno previste per il prossimo anno: si delineano le misure che saranno inserite nella Legge di Bilancio 2023 e tra queste c’è l’innalzamento dei limiti reddituali per l’applicazione del regime forfettario. Se al termine dell’iter parlamentare venisse approvata la misura inserita dall’Esecutivo, si passerà da 65.000 a 85.000 euro.

In vista del termine di fine mese, intanto, può essere utile approfondire le regole per il calcolo delle imposte dovute e per la compilazione del modello F24 per il versamento del secondo acconto 2022 dell’imposta sostitutiva.

Nell’apposita tabella riassuntiva anche i codici tributo da inserire nel modello per il versamento dell’imposta.

Forfettari e minimi, le partite IVA chiamate al pagamento del secondo acconto 2022

Sono chiamate al pagamento del secondo acconto 2022 le partite IVA che applicano il regime forfettario e il regime dei minimi.

Nello specifico devono cerchiare in calendario la scadenza del 30 novembre 2022 i contribuenti che rispettano il requisito reddituale di 65.000 euro annui di ricavi o compensi, i quali applicheranno l’imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento.

Tassazione ancora più ridotta, al 5 per cento, per le nuove attività: per i primi cinque anni.

I contribuenti in questione devono tenere a mente la scadenza del 30 novembre 2022 per il versamento dell’imposta sostitutiva, così come le partite IVA che applicano il regime dei minimi.

Non devono recarsi alla cassa le partite IVA che hanno iniziato una nuova attività nell’anno 2022, in mancanza della base di calcolo dell’imposta gli stessi contribuenti non sono chiamati al pagamento.

Dovranno invece pagare le partite IVA che sono passate al regime ordinario. Le stesse devono versare l’acconto 2022 dell’imposta sostitutiva:

  • utilizzando il codice tributo 1790;
  • indicando la somma inserita nel quadro RN del Modello Redditi 2022.

Minimi e forfettari: le istruzioni per la compilazione del modello F24

Per il pagamento dell’imposta dovuta si dovrà compilare correttamente il modello F24.

In tale modello devono essere inseriti gli appositi codici tributo che indicano il secondo acconto 2022, il cui termine è il 30 novembre 2022.

Di seguito la tabella riassuntiva che riporta i codici tributo per i versamenti dell’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario.

Regime forfettario
VersamentoCodice tributo
Primo acconto 1790
Secondo acconto o unica soluzione 1791
Saldo dell’anno precedente 1792

Diverse sono, invece, le sequenze di cifre che dovranno utilizzare i contribuenti che applicano il regime dei minimi.

In questo caso i codici tributo da utilizzare sono i seguenti.

Regime dei minimi
VersamentoCodice tributo
Primo acconto 1793
Secondo acconto o unica soluzione 1794
Saldo dell’anno precedente 1795

Minimi e forfettari, quando si deve pagare il secondo acconto entro la scadenza del 30 novembre 2022

Le somme dovute a titolo di imposta sostitutiva dell’IRPEF devono essere corrisposte in una o due rate, a seconda dell’importo che deve essere corrisposto.

Le scadenze di riferimento sono le seguenti, nel caso in cui la somma da pagare sia superiore a 257,52 euro:

  • primo acconto entro il 30 giugno;
  • secondo acconto entro il 30 novembre.

Nel caso in cui l’imposta da pagare sia inferiore a 51,65 euro, l’acconto non è dovuto.

Se, invece, l’importo è compreso tra 51,65 euro e 257,52 euro si deve pagare lo stesso acconto in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2022.

Sul secondo acconto occorre sottolineare che non è prevista la possibilità di pagamento a rate e che si potrà provvedere al versamento entro i 30 giorni successivi alla scadenza, pagando con una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Alcune precisazioni sono inoltre necessarie per i contribuenti che passano da un regime all’altro.

In particolare i contribuenti nel regime dei minimi nel 2021, che nel 2022 sono passati al regime ordinario, dovranno pagare l’acconto dell’imposta sostitutiva. Gli stessi devono utilizzare il codice tributo 1793 e indicare l’importo inserito nel quadro RN del Modello Redditi PF 2022.

Un altro caso a cui fare attenzione è ugualmente relativo al regime dei minimi e si riferisce a tutte le partite IVA che hanno applicato tale regime nel 2021 e che nel 2022 sono passate al regime forfettario.

I contribuenti devono versare l’acconto 2022 dell’imposta sostitutiva dei minimi, inserendo il codice tributo 1793. L’importo da indicare è quello versato nel quadro LM del Modello Redditi 2022.

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