IVA detraibile anche senza dichiarazione annuale ma al massimo entro due anni

Emiliano Marvulli - Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA omessa: imposta detraibile entro il termine di due anni. La precisazione arriva dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27276/2019.

IVA detraibile anche senza dichiarazione annuale ma al massimo entro due anni

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, il credito può essere portato in detrazione al massimo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, a condizione che il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

È questa la precisazione fornita dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 27276/2019.

Corte di Cassazione - sentenza n. 27276 del 24 ottobre 2019
Detrazione IVA entro il termine di due anni nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale

La sentenza - Il procedimento attiene al ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento per omesso pagamento dell’IVA relativa all’anno 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con cui veniva ripreso a tassazione un credito IVA del 1999 portato in detrazione nell’anno 2007, essendo state omesse le dichiarazioni successive all’anno 1999.

Il ricorso presentato dall’imprenditore è stato accolto in primo grado ma respinto in secondo.

A parere della CTR, infatti, la detrazione del credito IVA andava esercitata al più tardi con la dichiarazione dell’anno 2001, ai sensi dell’art. 19, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

In assenza ed essendo stata omessa la dichiarazione, il contribuente aveva perso il diritto alla detrazione del credito IVA, come affermato dall’Ufficio.

I giudici hanno peraltro aggiunto che detto credito poteva comunque essere fatto valere con la richiesta di rimborso nel termine decennale di prescrizione, se non interrotto o già scaduto.

L’imprenditore ha impugnato la sentenza d’appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972. La Corte di Cassazione è stata però di diverso parere e ha rigettato il ricorso.

Sul punto i giudici di legittimità hanno richiamato l’importante orientamento statuito dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 17757 del 2016, in base al quale:

“pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.”

Applicando i principi di diritto al caso di specie, considerato che l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali per il riconoscimento del credito IVA relativo all’anno 1999, lo stesso avrebbe potuto essere legittimamente portato in detrazione al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2001, e non con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2007, come erroneamente fatto dal contribuente.

La CTR ha, pertanto, correttamente interpretato la disciplina ratione temporis vigente, escludendo il diritto del contribuente di portare in detrazione il credito IVA relativo all’anno 1999 nel 2007.

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