Contratti a tempo determinato, causale per proroga e rinnovo solo al superamento dei 12 mesi

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Novità per i contratti a tempo determinato o in somministrazione. Con gli emendamenti della Commissione X del Senato al decreto Lavoro la proroga e il rinnovo seguiranno le stesse regole: l'obbligo di causale sarà previsto solo al superamento dei 12 mesi

Contratti a tempo determinato, causale per proroga e rinnovo solo al superamento dei 12 mesi

Novità per i contratti a tempo determinato e per quelli a scopo di somministrazione arrivano con gli emendamenti approvati dalla Commissione X del Senato al decreto Lavoro.

Se tali misure saranno approvate anche nel testo finale della legge di conversione, il rinnovo e la proroga del contratto a tempo determinato seguiranno le stesse regole.

Anche per il rinnovo i datori di lavoro saranno obbligati ad indicare la causale solo dopo se verranno superati i 12 mesi, così come al momento è previsto nel caso di proroga.

Oltre a tale modifica viene inoltre prevista normativa transitoria che stabilisce i criteri per il conto della durata di tempo indicata: si devono considerare esclusivamente i contratti adottati dopo l’entrata in vigore del decreto Lavoro, ovvero a partire dal 5 maggio scorso.

Tra gli emendamenti approvati sono presenti anche ulteriori novità.

Contratti a tempo determinato, causale per proroga e rinnovo solo al superamento dei 12 mesi

Il decreto Lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 1° maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio successivo, ha introdotto diverse novità sul tema dei contratti di lavoro.

Sono previsti tre nuovi bonus assunzione, per i percettori dell’assegno di inclusione, per i giovani NEET e per le persone con disabilità.

Il provvedimento del Governo è intervenuto, inoltre, sulle causali per i contratti a tempo determinato, allentando le restrizioni previste dal decreto Dignità.

Sono state, infatti, introdotte nuove causali che permettono che i contratti possano avere durata superiore a 12 mesi ma non a 24 mesi.

Il testo originario ha stabilito tale possibilità nei seguenti casi:

  • nell’ipotesi di specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
  • in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

Da tale base è partito l’iter parlamentare della legge di conversione, all’interno del quale stanno per essere apportate ulteriori novità.

Contratti a tempo determinato, causale per proroga e rinnovo solo al superamento dei 12 mesi

Dopo l’approvazione degli emendamenti al testo del decreto Lavoro da parte della Commissione X del Senato al decreto Lavoro “Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale”, le regole relative ai contratti a tempo determinato e a quelli di somministrazione cambieranno nuovamente.

La prima importante novità riguarda l’equiparazione del rinnovo e della proroga dei contratti. Anche nel caso di proroga i datori di lavoro non saranno obbligati ad indicare la causale se non vengono superati i 12 mesi di durata complessiva. Attualmente per il rinnovo l’obbligo è previsto a prescindere dalla durata del contratto.

La modifica permetterà una maggiore libertà e flessibilità per i datori di lavoro nei confronti della prima fase di assunzione con contratto a tempo determinato dei lavoratori.

Viene inoltre stabilita una disciplina transitoria. Il conto dei 12 mesi di durata deve essere considerato solo per i contratti stipulati a partire dall’entrata in vigore del decreto Lavoro, il DL 48/2023.

In altre parole per i contratti a tempo determinato e per quelli di somministrazione il limite temporale di 12 mesi che porta all’obbligo della causale per proroga e rinnovo deve essere considerato esclusivamente per i periodi a partire dal 5 maggio scorso.

Novità anche in tema di manodopera a tempo determinato: nel limite del 20 per cento dei lavoratori non si conteranno quelli che hanno un assunzione con contratto di apprendistato.

Tutte le novità saranno in vigore solo dopo l’approvazione definitiva del testo della Legge di conversione del decreto Lavoro, al termine dell’iter parlamentare.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network