Contenzioso tributario: da quando si applica l’abrogazione del reclamo-mediazione?

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Nell'ambito della riforma del contenzioso tributario, l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione si applica per ricorsi con valore fino a 50.000 euro, notificati a partire dal 4 gennaio 2024. Lo chiarisce il MEF

Contenzioso tributario: da quando si applica l'abrogazione del reclamo-mediazione?

Da quando si applica l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, nell’ambito delle novità introdotte dalla riforma fiscale sul contenzioso tributario?

A chiarirlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa del 22 gennaio 2023.

L’abrogazione opera per i ricorsi tributario con valore fino a 50.000 euro, notificati a partire dal 4 gennaio 2024.

Contenzioso tributario: da quando si applica l’abrogazione del reclamo-mediazione?

Con il comunicato stampa numero 13 del 22 gennaio 2023, il MEF ribadisce da quando si applica l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, nell’ambito del contenzioso tributario.

MEF - Comunicato stampa numero 13 del 22 gennaio 2024
Abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione.

La disposizione, che si inserisce nel più ampio processo di attuazione della riforma fiscale, è stata approvata con il decreto legislativo numero 220/2023, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso.

Nel comunicato stampa di ieri, il MEF comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stata prevista dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo citato in precedenza.

Si applica per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.

Nel comunicato stampa viene inoltre sottolineato quanto di seguito riportato:

“Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.”

La data del 4 gennaio è quindi uno spartiacque in quanto segna l’entrata in vigore di gran parte delle misure contenute nel decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220.

Alcune norme inserite nella riforma del contenzioso, relative soprattutto ad aspetti organizzativi e procedurali, si applicheranno ai giudizi di 1° e 2° grado con notifica del ricorso successiva al 1° settembre 2024.

L’effetto sarà quindi ritardato rispetto a quello dell’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione.

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