Cassa integrazione, la scelta tra settimane aggiuntive ed esonero contributivo

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione, la scelta tra le nuove settimane aggiuntive a disposizione e l'esonero contributivo. Con le novità del Decreto Agosto, prende forma un'alternativa alla proroga della cig per le aziende che hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali a maggio e giugno 2020.

Cassa integrazione, la scelta tra settimane aggiuntive ed esonero contributivo

Cassa integrazione, settimane aggiuntive o esonero dal versamento dei contributi? I datori di lavoro che hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020 possono scegliere tra le due opzioni possibili.

L’alternativa alla proroga cig è una delle novità del Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020.

Nelle prime bozze del testo venivano escluse dal beneficio le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019. Una distinzione che non compare nella versione definitiva.

Cassa integrazione, la scelta tra settimane aggiuntive ed esonero contributivo

Il Decreto Legge numero 104 del 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, prevede una proroga della cassa integrazione che allunga la durata massima a 36 settimane e fino al 31 dicembre 2020, come riassunto in tabella, segnando, però, una linea di demarcazione tra le prime e le seconde 18 settimane.

Numero settimane Periodo
9 settimane Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020
4 settimane Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (con la possibilità di richiederle anche prima del 1° settembre grazie al DL numero 52 del 2020)
9 settimane Dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (novità del Decreto Agosto)
9 settimane con contributo addizionale cig in base al calo del fatturato Dal 13 luglio al 31 dicembre (novità del Decreto Agosto)

L’altra grande novità contenuta nel testo riguarda l’introduzione di un contributo aggiuntivo per le aziende che hanno subito un calo del fatturato inferiore al 20% nel confronto tra il primo semestre del 2020 e lo stesso del 2019 e richiedono di beneficiare delle ultime 9 settimane aggiuntive.

Calo del fatturatoContributo addizionale cig
Pari o superiore al 20% Nessun contributo cig
Inferiore al 20% 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
nessun calo del fatturato 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

In via eccezionale, i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ultime 18 settimane disponibili, stabilite con la proroga, e che abbiano già beneficiato, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli ammortizzatori sociali introdotti per far fronte all’emergenza coronavirus possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per un massimo di quattro mesi.

Cassa integrazione, esonero contributivo alternativo alla proroga

L’esonero contributivo, alternativo alla proroga della cassa integrazione, che ha preso forma nel Decreto Agosto ha le caratteristiche che seguono:

  • può arrivare a una durata massima 4 mesi;
  • è fruibile entro il 31 dicembre 2020;
  • è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Rispetto alle prime bozze, dal testo definitivo è stata eliminata l’esclusione delle aziende che non hanno avuto una riduzione del fatturato nel confronto tra il primo semestre del 2020 e quello del 2019.

E inoltre la norma specifica:

“L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020”.

Data che segna uno spartiacque tra il primo e il secondo blocco di cassa integrazione per coronavirus.

Per tutte le aziende che ne hanno diritto, stando l’impianto della norma, la possibilità di accedere all’agevolazione invece di prolungare la fruizione degli ammortizzatori sociali è vincolata al via libera dell’Unione Europea.

Come per tante altre misure di sostegno, l’efficacia della disposizione sarebbe subordinata, “ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea”.

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