Canone unico patrimoniale 2023 per la diffusione di messaggi pubblicitari: nuovi chiarimenti dal MEF sul calcolo

Alessio Mauro - Imposte

Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione numero 3 del 2023, sono arrivati nuovi chiarimenti sul calcolo del canone unico patrimoniale 2023 dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari: è possibile escludere gli elementi che non hanno funzione pubblicitaria, come cornici o supporti

Canone unico patrimoniale 2023 per la diffusione di messaggi pubblicitari: nuovi chiarimenti dal MEF sul calcolo

Nel calcolo del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari non devono essere inclusi tutti quegli elementi del mezzo pubblicitario, come cornici o supporti di sostegno, che non sono funzionali a veicolare i contenuti.

Lo chiarisce il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione numero 3 del 20 luglio 2023.

Le nuove istruzioni, inoltre, riguardano anche le regole da seguire nel caso in cui un unico supporto ospiti più contenuti.

Canone unico patrimoniale 2023, nuove istruzioni sul calcolo del CUP per i messaggi pubblicitari

Il canone unico patrimoniale è stato introdotto dal 1° gennaio del 2021 in favore degli enti locali per sostituire:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
  • il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Accanto all’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la diffusione dei messaggi pubblicitari è un presupposto per il versamento del canone unico patrimoniale.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019, “il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”.

Con la risoluzione numero 3 del 20 luglio 2023, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, però, ha chiarito che è possibile escludere dal calcolo cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi privi di funzione pubblicitaria.

Il documento, esprimendosi in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, chiarisce:

“Prendendo in esame la formulazione della norma appena riportata, si deve osservare che, se da un lato per la determinazione del canone occorre prendere in considerazione la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, dall’altro il presupposto del CUP, ai sensi del comma 819, lett. b), è costituito, come innanzi precisato, dalla diffusione di messaggi pubblicitari. Ne consegue che nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP”.

Canone unico patrimoniale 2023: il calcolo in caso di più messaggi pubblicitari

Stesse regole valgono quando per la diffusione di un messaggio pubblicitario si utilizzano oggetti o strutture non sono mezzi pubblicitari veri e propri: è il caso degli impianti pubblicitari di servizio.

Valgono le stesse regole: il canone unico patrimoniale va calcolato considerando la superficie che racchiude il messaggio ed escludendo le eventuali parti della struttura prive di effetti pubblicitari.

Un ultimo chiarimento, infine, riguarda l’applicazione del CUP in caso di più messaggi, segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico supporto.

“Va precisato, al riguardo, che nell’ipotesi in cui l’impianto pubblicitario contenga più messaggi, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al CUP è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Ciò in quanto l’art. 1, comma 825 della legge n. 160 del 2019 stabilisce genericamente per tutte le forme di pubblicità che il CUP è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, come sopra delineata, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”.

In questi casi il canone patrimoniale unico deve essere pagato in maniera distinta eventualmente dai diversi titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto: la somma dovuta deve essere commisurata alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno dei titolari.

Nel caso in cui il detentore o i detentori del mezzo pubblicitario non assolvano l’obbligo di versamento del CUP entra in gioco, però, il principio della solidarietà.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risoluzione numero 3 del 20 luglio 2023.

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Risoluzione numero 3 del 20 luglio 2023
Canone unico patrimoniale (CUP). Art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Diffusione di messaggi pubblicitari. Quesiti vari.

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