In assenza di autonoma organizzazione niente IRAP per il medico del lavoro

Niente IRAP per il medico che si avvale di uno studio professionale riferibile a un altro soggetto neanche se il professionista usufruisce della collaborazione paritaria tecnico professionale, di natura occasionale e senza vincoli di subordinazione, di un altro professionista. Manca l'autonoma organizzazione. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 21357 del 6 luglio 2022.

 In assenza di autonoma organizzazione niente IRAP per il medico del lavoro

Non spetta l’IRAP al medico che si avvale di uno studio professionale riferibile ad un altro soggetto e da questi organizzato, neanche se il professionista si avvale della collaborazione paritaria tecnico professionale, di natura occasionale e senza vincoli di subordinazione, di un altro professionista.

Tali circostanze non sono sintomatiche di autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.

Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 21357 depositata il 6 luglio 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 21357 del 6 luglio 2022
Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 21357 del 6 luglio 2022

La sentenza – Il giudizio verte sul ricorso proposto da un medico del lavoro avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate formatosi sull’istanza di rimborso Irap per gli anni 2005/2007, motivato dall’assenza di una autonoma organizzazione.

Nel caso specifico il contribuente svolge attività di medico del lavoro, con l’ausilio occasionale di un medico oculista, e in tale sua qualità si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite.

Al contempo egli è socio al 33 per cento e legale rappresentante di un Centro medico che svolge attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica, che corrisponde compensi al professionista.

Il contribuente ha invocato l’assenza di autonoma organizzazione del proprio lavoro professionale in quanto non usufruisce dei locali del centro medico perché, se così fosse, sarebbe lui stesso a dover corrispondere somme alla società, e non viceversa come invece avviene.

Il ricorso è stato respinto in primo grado ma l’appello proposto dal professionista è stato accolto dalla CTR che ha avallato la tesi sull’assenza di autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del DLgs. n. 446 del 1997, per avere erroneamente riconosciuto inesistente il requisito dell’autonoma organizzazione con riferimento all’attività medica esercitata dal contribuente e per non aver gravato la parte contribuente dell’onere dell’assenza della autonoma organizzazione. I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto infondato il motivo e rigettato il ricorso della Parte Pubblica.

Il presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione, anche con riferimento all’attività di lavoro autonomo, ricorre quando il contribuente:

  • a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

A parere dei giudici di legittimità la CTR si è attenuta a tali principi perché ha appurato che l’attività del libero professionista e quella della società sono nettamente differenti.

In particolare il contribuente svolge attività di medico del lavoro e in tale sua veste si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite senza usufruire delle strutture del suddetto Centro.

Appare corretto l’assunto che la corresponsione di compensi da parte della società deponga per l’assenza di autonoma organizzazione giacché, se il contribuente si avvalesse delle strutture della società per l’esercizio della professione medica, dovrebbe egli corrispondere somme e non riceverle in pagamento.

La circostanza di recarsi presso il Centro medico per lo svolgimento dell’attività professionale e il fatto di avvalersi in modo occasionale dell’ausilio di un medico oculista non costituiscono indici di una autonoma organizzazione perché, da un lato, lo studio è riferibile a un soggetto terzo ed è da quest’ultimo organizzato e, dall’altro, il rapporto con il medico è di collaborazione paritaria tecnico-professionale e non certo impostato nel senso che l’oculista riceve ordini o direttive o sia comunque inserito in una organizzazione creata dal contribuente.

Da qui il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e la conferma della non debenza dell’IRAP per assenza del requisito dell’autonoma organizzazione da parte del medico.

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