Studio professionale associato: esclusa l’IRAP se l’attività è esercita in forma autonoma dai singoli professionisti

Studio professionale associato: l'IRAP non è dovuta solo nel caso in cui si dimostri che l'attività non è esercitata in forma associata ma in maniera individuale dai singoli professionisti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 13129 del 27 aprile 2022.

Studio professionale associato: esclusa l'IRAP se l'attività è esercita in forma autonoma dai singoli professionisti

Con l’Ordinanza numero 13129 depositata il 27 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che lo studio professionale associato, con o senza personalità giuridica, è assoggettato ex lege ad IRAP, salvo che dimostri che l’attività non è stata esercitata in forma associata ma in maniera individuale da ogni singolo professionista.

In tal caso, difettando il requisito dell’autonoma organizzazione, l’IRAP è esclusa.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 13129 del 27 aprile 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 13129 del 2022

Il fatto – A seguito del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’IRAP versata con riferimento agli anni d’imposta dal 2005 al 2008, lo studio professionale associato ha proposto ricorso, accolto con esito positivo sia in primo che in secondo grado.

I giudici della CTR, muovendo dalla considerazione che il reddito è assoggettato ad IRAP salvo che lo studio associato non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati, hanno accolto le doglianze del contribuente avendo provato e documentato come il reddito prodotto dall’associazione professionale fosse di esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati. Da qui l’esclusione da imposizione ai fini IRAP.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione d’appello lamentando nel merito violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, avendo la CTR contravvenuto ai consolidati principi giurisprudenziali in materia di assoggettabilità ad IRAP dei redditi delle attività svolte in forma associata.

A parere dei giudici di legittimità le doglianze dell’Amministrazione finanziaria sono infondate e per questo motivo ne ha rigettato il ricorso.

La Corte ha argomentato la decisione partendo dal principio, che trova fondamento nella lettera della norma, per cui l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio dell’attività.

Peraltro la presunzione è applicabile anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salvo che l’associazione professionale non dimostri che l’attività non è esercitata in forma associata ma in maniera individuale da ogni singolo professionista.

In questo caso, difettando il requisito dell’autonoma organizzazione, verrebbe meno l’assoggettabilità ai fini IRAP.

Sul punto è stato ribadito che l’eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito.

Nel caso di specie è pacifico che lo studio abbia dimostrato e documentato che l’attività non era esercita in forma associata bensì con l’apporto autonomo del lavoro da parte dei professionisti associati. Escludendo l’assoggettabilità all’imposta, la CTR ha fatto buon governo degli insegnamenti della corte di legittimità quando, accertato in fatto che i singoli professionisti hanno concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione, ha escluso che potesse essere applicata l’IRAP sulla base della mera sussistenza dello studio associato.

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