Quali sono le attività per le quali è riconosciuto il credito d'imposta ricerca e sviluppo? Di seguito la definizione ai fini fiscali contenuta nella circolare 5/2016 dell'Agenzia delle Entrate e l'elenco delle spese agevolabili.
Attività di ricerca e sviluppo: la definizione ai fini fiscali di quali sono le spese che consentono di beneficiare del credito d’imposta R&S è contenuta nella circolare n. 5/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto per le spese incrementali in ricerca e sviluppo un credito d’imposta del 50% al fine di promuovere gli investimenti e l’innovazione delle imprese in Italia.
L’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta R&S prevede l’accesso all’agevolazione per tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico prevalente, regime contabile adottato e dimensione aziendale che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel periodo d’imposta a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2020.
Quali sono tali attività e quali sono le spese incrementali sostenute che consentono di beneficiare del credito d’imposta R&S del 50%? Ecco di seguito la definizione utile a fini fiscali.
Attività di ricerca e sviluppo: definizione ai fini fiscali
La definizione di quali sono le attività di ricerca e sviluppo per le quali è ammessa la fruizione del credito d’imposta del 50% è contenuta nella circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate che riprende quanto previsto al paragrafo 1.3, punto 15, della “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.
Ai sensi di quanto previsto dai riferimenti normativi sopra elencati, il credito d’imposta ricerca e sviluppo spetta per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Per capire quali sono i costi ammissibili al credito d’imposta R&S è bene dare una definizione di ciascuna di queste tipologie di attività:
- sono classificabili nella ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- sono classificabili nella ricerca industriale le attività di:
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva; - sono classificabili nello sviluppo sperimentale le attività di:
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
- la corrispondente disposizione del decreto attuativo ha ricompreso, tra le attività ammissibili nell’ambito dello sviluppo sperimentale, anche gli studi di fattibilità. Al riguardo, si ritiene che la collocazione degli studi di fattibilità nell’ambito della definizione di sviluppo sperimentale non esclude che tale attività sia agevolabile se svolta nelle fasi della ricerca fondamentale e della ricerca industriale;
- realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo: come funziona?
Per gli investimenti effettuati in uno dei settori di cui all’ambito oggettivo sopra elencato relativo alle attività ammesse all’agevolazione, è riconosciuto un credito d’imposta del 50% sulle spese incrementali.
Il credito d’imposta R&S del 50% è riconosciuto fino ad un massimo di 20 milioni di euro all’anno per beneficiario e per il calcolo dell’importo spettante di diritto è necessario calcolare la media delle spese sostenute in ricerca e sviluppo negli anni 2012-2014.
Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo sarà riconosciuto esclusivamente per le spese sostenute in misura maggiore rispetto alla media di riferimento a condizione che siano almeno pari ad euro 30.000.
Al beneficio si accede automaticamente in fase di redazione di bilancio indicando le spese sostenute nel quadro RU della dichiarazione dei redditi conservando la documentazione contabile necessaria a dimostrare l’investimento.
Per un ulteriore approfondimento sul credito d’imposta R&S e sulle spese e i costi agevolabili i lettori possono consultare l’approfondimento dedicato ovvero scaricare la circolare 5/2016 dell’Agenzia delle Entrate di seguito allegata.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 5/E/2016
- Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
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