Congedo parentale all’80 per cento: conguaglio con arretrati a maggio e giugno

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

I datori di lavoro che hanno già elaborato buste paga di aprile 2024 possono conguagliare il congedo parentale all'80 per cento nei flussi di maggio e giugno. Il chiarimento nel messaggio dell'INPS

Congedo parentale all'80 per cento: conguaglio con arretrati a maggio e giugno

Il secondo mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento può essere conguagliato come arretrato nei prossimi flussi relativi a maggio e giugno.

Il chiarimento dell’INPS riguarda i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria, cioè al 30 per cento.

Come indicato nel messaggio del 26 aprile, sarà possibile valorizzare il codice “L330 e per la restituzione il codice “M047.

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Congedo parentale all’80 per cento: conguaglio arretrati a maggio e giugno 2024

L’INPS con il messaggio n. 1629 pubblicato il 26 aprile 2024 fornisce ulteriori chiarimenti in merito al secondo mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento.

Le istruzioni operative per l’attuazione della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 sono state specificate all’interno della circolare n. 57 pubblicata lo scorso 18 aprile.

Il nuovo chiarimento riguarda in particolare la gestione degli arretrati, relativi ai periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 (cioè dall’entrata in vigore dalla norma alla pubblicazione delle istruzioni).

Come indicato dall’INPS, infatti, i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale nella misura ordinaria del 30 per cento hanno la possibilità di conguagliare gli ulteriori importi spettanti nei flussi di maggio e giugno 2024.

Sarà necessario valorizzare il codice “L330 con indicazione “04.2024” all’interno dell’elemento “AnnoMeseRif”. Per la restituzione si dovrà indicare anche il codice “M047.

Come detto, il chiarimento dell’INPS riguarda solo i datori di lavoro che hanno già elaborato la busta paga di aprile o che stanno per farlo.

Questo perché non ci sono i tempi tecnici necessari per l’aggiornamento delle procedure con i nuovi codici rispetto a quelli indicati dall’Istituto nella circolare, che individua aprile come primo mese di competenza.

Non riguarda, invece, le aziende che utilizzano il sistema del calendario differito, cioè con gli eventi di aprile gestiti nella busta paga di maggio. In questo caso, infatti, la questione non si pone.

Congedo parentale all’80 per cento: requisiti e modalità di domanda

La domanda per il secondo mese di congedo parentale con indennità elevata all’80 per cento può essere presentata all’INPS sia dalla madre sia dal padre, in alternativa tra loro, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Questo a condizione che il periodo di congedo di maternità o paternità obbligatorio sia terminato dopo il 31 dicembre 2023.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo prima del 1° gennaio 2024.

Il beneficio spetta esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti e si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

Per ottenerlo è necessario inviare un’apposita richiesta all’INPS, direttamente online oppure tramite contact center e patronati.

INPS - Messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024
Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Chiarimenti in merito alla gestione degli arretrati

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