Superbonus e bonus casa, dall’OIC le regole su come contabilizzare le detrazioni

Superbonus e bonus casa, arrivano dall'OIC le regole su come contabilizzare le detrazioni, anche in caso di fruizione mediante cessione del credito o sconto in fattura. Nel documento pubblicato il 3 agosto 2021 l'analisi degli effetti in bilancio dell'articolo 121 del decreto Rilancio.

Superbonus e bonus casa, dall'OIC le regole su come contabilizzare le detrazioni

Superbonus e altri bonus casa: arriva dall’OIC, l’Organismo Italiano di Contabilità, il documento con le indicazioni operative su come contabilizzare le detrazioni fiscali.

Le istruzioni del 3 agosto 2021 vengono pubblicate a seguito della richiesta di parere dell’Agenzia delle Entrate, inviata alla luce delle novità introdotte dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

L’OIC si sofferma quindi sulle modalità alternative di fruizione delle detrazioni fiscali sui lavori in casa e del superbonus del 110 per cento, ossia la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Tra le indicazioni, la Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali specifica che la società committente dovrà contabilizzare in bilancio come contributo in conto impianti sia la detrazione fiscale che l’eventuale cessione del credito.

Superbonus e bonus casa, dall’OIC le regole su come contabilizzare le detrazioni

L’articolo 121 del decreto Rilancio e la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale sono stati posti all’attenzione dell’OIC, l’Organismo Italiano di Contabilità.

L’Agenzia delle Entrate ha posto quattro quesiti relativi al superbonus del 110 per cento e alla generalità dei bonus casa cedibili, analizzati nel documento del 3 agosto 2021:

  • contabilizzazione nel bilancio della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione) del diritto alla detrazione fiscale;
  • contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;
  • contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;
  • contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

Per quanto riguarda il primo quesito, ossia la contabilizzazione della detrazione fiscale o in alternativa della cessione del credito, l’OIC specifica che il credito dovrà essere considerato come contributo in conto impianti, considerato che

  • si tratta di una somma erogata da un soggetto pubblico;
  • è attivato per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali;
  • il beneficio fiscale è commisurato al costo dell’investimento sostenuto

Il credito fiscale dovrà essere iscritto in bilancio ai sensi dei paragrafi 87-88 dell’OIC 16:

“nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.”

Nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura rileva il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.

Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali
Documento OIC del 3 agosto 2021

Superbonus e bonus casa: la contabilizzazione in bilancio dello sconto in fattura

In merito alla contabilizzazione in bilancio dello sconto in fattura, l’OIC specifica che la società commissionaria che realizza l’investimento iscrive il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:

  • l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, tenuto conto del disposto del paragrafo 44 dell’OIC 15;
  • il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell’OIC 15. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari.

Se il valore di mercato del credito non è desumibile, la sua iscrizione avviene al costo sostenuto, ossia pari all’importo dello sconto concesso desumibile dalla fattura.

Cessione del credito: la contabilizzazione nel bilancio della società cedente e cessionaria

In merito alla cessione del credito del superbonus e dei bonus casa, il documento OIC del 3 agosto 2021 analizza sia le regole relative alla società cedente che a quelle cessionaria.

Nel primo caso, in bilancio sarà rilevato al conto economico come onere o provento la differenza tra corrispettivo pattuito per il credito ceduto e valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione.

Il credito tributario, alla luce della possibilità di successiva cessione a soggetti terzi, è assimilabile a titoli di debito, ed è per questo che dovrà essere classificato nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa.

Come specificato quindi dall’OIC:

la società che cede a terzi il credito tributario o parte di esso (i.e. società committente, commissionaria o terza che ha precedentemente acquistato il credito), rileva:

  • nei proventi finanziari - voce C16d) Proventi diversi dai precedenti l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
  • negli oneri finanziari – voce C17) Interessi e altri oneri finanziari l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione

Anche la società cessionaria rileverà in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell’OIC 15, e lo iscriverà al costo sostenuto.

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