Esonero contributivo lavoratrici madri: lo sgravio del 50 per cento si applica dalla data di rientro effettivo

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS, nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, fornisce alcuni chiarimenti per quanto riguarda l'esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri in seguito al congedo di maternità. Lo sgravio del 50 per cento dei contributi per un anno si applica a partire dalla data effettiva di rientro a lavoro anche in caso di eventuali periodi di malattia, congedo o ferie continuativi.

Esonero contributivo lavoratrici madri: lo sgravio del 50 per cento si applica dalla data di rientro effettivo

Esonero contributivo lavoratrici madri, lo sgravio del 50 per cento si applica a partire dalla data di rientro effettivo sul posto di lavoro.

Lo chiarisce l’INPS nel messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022.

Si tratta dello sgravio del 50 per cento sui contributi previsto per un anno in favore delle lavoratrici madri che rientrano dal periodo di maternità.

Se al termine del congedo obbligatorio dovessero seguire eventuali periodi di ferie, congedo o malattia, senza soluzione di continuità, l’esonero sarà applicato dal primo rientro effettivo, purché avvenga entro il 31 dicembre 2022.

Questi periodi, però, non saranno oggetto di esonero e il relativo imponibile non comporterà il diritto all’agevolazione.

In caso di variazione del datore di lavoro, poi, bisogna distinguere tra due diverse possibilità. Se la continuità tra i due rapporti viene mantenuta, lo sgravio continuerà ad essere riconosciuto.

Esonero contributivo lavoratrici madri: lo sgravio del 50 per cento si applica dalla data di rientro effettivo

L’INPS, tramite il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, comunica nuovi dettagli per quanto riguarda l’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri del settore privato che rientrano dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.

L’agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 e consiste in uno sgravio del 50 per cento sui contributi previdenziali in favore delle lavoratrici, le quali possono beneficiarne per un anno, a partire dalla data di rientro sul posto di lavoro, purché precedente al 31 dicembre.

L’Istituto ha fornito le istruzioni per la fruizione e la presentazione della domanda nella circolare n. 102 dello scorso settembre.

Il nuovo messaggio pone l’attenzione sulla questione legata alla data di rientro al lavoro. L’INPS, infatti, specifica che nel caso in cui la lavoratrice fruisca anche di periodi di astensione facoltativa, al termine del periodo obbligatorio, la misura sarà applicata dalla data di rientro effettivo.

Pertanto, le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro, come ad esempio congedo, ferie, malattia o permessi, determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui parte l’esonero.

Attenzione però, questi periodi devono seguire il congedo obbligatorio senza alcun giorno di interruzione. I periodi, quindi, devono essere continuativi.

Se, invece, la lavoratrice dovesse rientrare a lavoro dopo l’astensione obbligatoria per poi usufruire di congedi facoltativi (di qualunque tipo), l’esonero sarà applicato a partire dalla data del primo rientro effettivo.

Di seguito due esempi che riportano diverse ipotesi di rientro sul posto di lavoro.

Il primo riguarda il rientro effettivo dopo la fruizione di altri periodi di congedo.

Termine del congedo obbligatorioFruizione del congedo parentaleFruizione ferieRientro effettivo nel posto di lavoroApplicazione dell’esonero
18 luglio 2022 dal 19 luglio al 7 settembre 2022 dall’8 al 14 settembre 2022 15 settembre 2022 dal 15 settembre 2022 al 14 settembre 2023

Il secondo, invece, il rientro effettivo subito dopo il congedo obbligatorio, a prescindere da altri periodi.

Termine del congedo obbligatorioFruizione del congedo parentaleFruizione ferieRientro effettivo nel posto di lavoroApplicazione dell’esonero
18 luglio 2022 dall’8 agosto al 7 settembre 2022 dall’8 al 14 settembre 2022 19 luglio 2022 da 19 luglio 2022 al 18 luglio 2023

Esonero contributivo lavoratrici madri: l’imponibile è calcolato sulla data di rientro

L’esonero dai contributi previdenziali INPS per le lavoratrici madri deve essere calcolato a partire dalla data di rientro effettivo sul posto di lavoro.

Pertanto, gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo), non saranno oggetto di esonero e di conseguenza il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.

L’INPS, poi, ricorda che lo sgravio in questione è cumulabile con altre agevolazioni previste in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Inoltre, è anche cumulabile con l’esonero dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (arti. 1, comma 121 Legge di Bilancio 2022) e con il taglio del cuneo fiscale previsto dal Decreto Aiuti bis, per cui per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Infine, per quanto riguarda la portabilità dell’esonero, in caso di cambio di datore di lavoro, bisogna distinguere due diverse possibilità:

  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
  • se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi (ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro.

Nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.

INPS - Messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022
Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Chiarimenti

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