Il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 settembre 2020 ha previsto oltre alle diverse suddivisioni interne al RUNTS anche le tempistiche da implementare al fine della sua completa costituzione. Lo scorso 21 febbraio una delle prime fase si è conclusa, ed è cominciata la fase dei controlli.
Il 15 settembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto di “definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”, attraverso il quale ha conferito un’impostazione pratica ad una previsione legislativa ancora prettamente teorica.
Come abbiamo sottolineato all’interno di altri approfondimenti, non per tutti gli enti non commerciali la procedura di iscrizione al nuovo registro sarà la medesima, alcuni di essi quali le APS e gli ODV iscritti nei previgenti registri locali tenuti dalle pubbliche amministrazioni, potranno beneficiare di un passaggio semplificato, quasi automatico, ed articolato su più fasi.
Diversi saranno anche i tempi che il RUNTS dovrà rispettare per i controlli da effettuarsi sugli enti in attesa di iscrizione al nuovo registro.
Le associazioni di nuova costituzione non iscritte in precedenza ad altri registri potranno difatti rivolgersi direttamente al RUNTS il quale in questo caso dovrà analizzare le istanze entro 60 giorni, le ONLUS dovranno attendere la pubblicazione della lista degli enti iscritti all’Anagrafe alla data del 22 novembre 2021 a cura dell’Agenzia delle Entrate, prima di poter presentare domanda, mentre appunto le APS e le ODV iscritte nei previgenti registri locali dovranno implementare la procedura e le tempistiche analizzate nel presente approfondimento.
La prima delle fasi che compongono la trasmigrazione di detti enti dai registri di origine al RUNTS, si è conclusa lo scorso 21 febbraio, 90esimo giorno dalla data di pubblicazione del nuovo registro unico.
RUNTS: i passi da compiere dopo la prima fase
Lo scorso 23 novembre è stato pubblicato il nuovo Registro Unico del Terzo Settore ed a partire da tale data sono iniziati diversi procedimenti collaterali volti all’implementazione della riforma nella sua interezza.
Quello che interessa ai fini del presente approfondimento riguarda la trasmigrazione automatica degli enti quali APS e ODV iscritti alla data del 22 novembre, giorno precedente a quello in cui il RUNTS è stato pubblicato, rispettivamente ai registri di cui alla legge 383/2000, e l. 266/1991, la quale doveva iniziare con la pubblicazione del registro unico e terminare entro 90 giorni da tale data.
Il 21 febbraio 2022 è quindi la dead line entro la quale i registri locali hanno inviato agli uffici preposti del RUNTS i dati di tutte le APS e ODV che risultavano iscritte alla data del 22 novembre 2021, su detti portali, in modo che poi potesse iniziare la seconda fase, quella dei controlli.
Dal 21 febbraio data entro la quale il processo di trasmigrazione può considerarsi concluso, gli uffici territorialmente competenti del RUNTS hanno 180 giorni per effettuare i controlli sulla documentazione ad essi pervenuta e determinare se risulta completa ed idonea alla registrazione dell’ente considerato, o mancante in qualche aspetto, od in ultima istanza inadatta alla registrazione, comportando così l’impossibilità per l’associazione di vedersi perfezionare l’iscrizione al registro unico.
I controlli che seguono quindi la fase uno, porteranno gli uffici competenti del RUNTS verso tre strade diverse:
- domanda di iscrizione accettata;
- iscrizione sospesa per carenza di documenti;
- rigetto della domanda.
Nel caso in cui a seguito dei controlli la documentazione dovesse risultare incompleta, gli uffici dovranno avvertire l’ente a mezzo PEC o e-mail, chiedendo di integrare la domanda con gli atti carenti, dando allo stesso ulteriori 60 giorni di tempo per onorare l’istanza di iscrizione.
Quando invece l’esame della documentazione dovesse far emergere l’impossibilità dell’ente ad essere iscritto al RUNTS, gli uffici dovranno comunicare il rigetto allo stesso, dando 10 giorni di tempo per poter presentare eventuale reclamo motivato al rifiuto.
Gli enti oggetto di verifica documentale potranno visionare lo stato della loro domanda di iscrizione su un’apposita sezione del Registro che sarà pubblicata al fine di poter garantire la trasparenza del processo di trasmigrazione.
Fase due: gli adempimenti per le associazioni in attesa
Le associazioni che erano iscritte ai predetti registri locali alla data del 22 novembre scorso e che si trovano quindi a partire dal 21 febbraio 2022 a vivere la seconda fase del processo di trasmigrazione al RUNTS, si interrogano sul ruolo da loro ricoperto in questo particolare momento di evoluzione del settore.
Chiaramente in questa fase e soprattutto per queste tipologie di enti in particolare, la parte più consistente delle operazioni è a carico degli uffici competenti del RUNTS, le associazioni però possono facilitare e velocizzare il lavoro delle istituzioni, andando a verificare alcuni aspetti cruciali.
Alle associazioni difatti è richiesto con ancor più urgenza di verificare il proprio statuto ed adeguarlo nel caso in cui si rendesse necessario alle norme previste dal d.lgs 117/2017, oltre a questo sarà necessario integrare la documentazione associativa con quanto richiesto dal RUNTS in fase di iscrizione, dotarsi del domicilio digitale (PEC) e comunicare la volontà o meno di continuare a far parte della platea dei beneficiari per il contributo 5 per mille.
Nel caso in cui le APS o ODV trasmigrate non avessero ancora adeguato lo statuto avranno tempo fino al 31 maggio 2022 per farlo con le modalità semplificate previste dal legislatore.
Il RUNTS ravvisasse tale mancanza al momento dei controlli fornirà comunque ulteriori 60 giorni alle associazioni per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni legislative.
In attesa quindi dell’esito dei controlli effettuati dal RUNTS sugli enti oggetto di trasmigrazione, le associazioni possono muoversi con l’intento di dare coerenza alla documentazione interna al fine di poterla armonizzare con quanto previsto dalla nuova normativa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: RUNTS, la fase due della trasmigrazione: i controlli