Flat tax 2023: diverse novità in arrivo e tante incognite

Francesco Oliva - Imposte

Obiettivo flat tax 2023 per il Governo Meloni: aumento del limite dei ricavi e dell'aliquota relativa all'imposta sostitutiva. Diverse novità in arrivo ma anche diverse incognite da considerare per una corretta valutazione di convenienza del nuovo regime forfettario che ne deriverà.

Flat tax 2023: diverse novità in arrivo e tante incognite

Da diversi anni si discute della possibile estensione del sistema della flat tax, attualmente previsto per i titolari di partita IVA che operano nel regime forfettario.

La flat tax attuale viene applicata sul reddito calcolato forfettariamente per i titolari di partita IVA nel regime agevolato; per esempio, un contribuente che svolge attività di servizi professionali paga le imposte applicando il 15% sul 78% del fatturato prodotto, fino ad un massimo di 65.000 euro di fatturato.

I coefficienti di redditività non sono tuttavia tutti pari al 78%: per alcuni codici ATECO il coefficiente è diverso, variando dal 40% fino al 78%.

Si tratta dell’unico sistema attraverso il quale un contribuente persona fisica può avviare un’attività di impresa, artistica o professionale con partita IVA agevolata (l’ex regime dei minimi è rimasto in vita sino alla sua cessazione naturale).

La normativa attualmente vigente prevede un’imposizione fiscale forfettaria, con due diverse aliquote:

  • un’aliquota fissa del 5% (nuove attività/startup);
  • ovvero del 15% (attività già in essere) da applicare alla base imponibile.

Quest’ultima viene calcolata moltiplicando il fatturato lordo - che non può superare certi limiti - al coefficiente di redditività che varia a seconda del tipo di attività svolta.

Si tratta evidentemente di una grande agevolazione per chi si trova nelle condizioni di rispettare i requisiti previsti.

Ma che può allo stesso tempo nascondere diverse insidie per il sistema nel suo complesso.

Per il 2023 il nuovo Governo Meloni propone una flat tax incrementale che comporterebbe due importanti novità rispetto alla situazione attuale:

  • innalzamento del limite di ricavi annui da 65.000 euro a 85.000 euro;
  • innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che non si trovano nel regime forfettario startup e che passerebbe dal 15 al 20 per cento. C’è da comprendere come verrebbe applicata la nuova e maggiore aliquota.

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Estensione del sistema della Flat tax alle partite IVA 2023: rischio evasione fiscale

Un primo possibile effetto distorsivo della nuova flat tax è stato recentemente richiamato dalla relazione allegata alla NADEF.

In questa sede, viene evidenziato, in particolare, il fenomeno dei “falsi minimi”, ossia di contribuenti che hanno potuto applicare l’imposta sostitutiva dichiarando meno di quanto effettivamente fatturato e che ha portato all’assenza di effetti sul fronte della riduzione del tax gap.

Stesso risultato anche nell’analisi svolta dal Dipartimento delle Finanze sul regime forfettario, la flat tax del 15 per cento per le partite IVA, che:

evidenzia un effetto di autoselezione dei contribuenti con ricavi e compensi al di sotto della soglia massima di 65 mila euro al fine di usufruire dell’imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario

Questi gli elementi che trainano la propensione al tax gap dell’IRPEF per le partite IVA, pari al 68,7 per cento e che accendono i riflettori sulla “zona grigia” della flat tax, sia nella forma in vigore attualmente che secondo i nuovi parametri che potrebbero approdare in Legge di Bilancio 2023.

Estensione del sistema della Flat tax alle partite IVA 2023: le false partite IVA

Un ulteriore (possibile) effetto distorsivo derivante dal regime forfettario e dalla sua ipotetica estensione ai contribuenti con ricavi e/o compensi superiori al limite attuale dei 65.000 euro è quello del fenomeno delle false partite IVA.

Com’è noto, infatti, questo è un problema mai completamente risolto nel nostro Paese.

Soprattutto nel settore dei servizi, il fenomeno delle false partite IVA è ancora oggi molto diffuso.

Qualche anno fa, la Legge 92/2012 - giornalisticamente nota come “Legge Fornero” - aveva provato a combattere questa piaga, salvo poi essere fortemente indebolita dai provvedimenti di modifica successivi.

In particolare, il comma 26 dell’articolo 1 della Legge 92/2012 prevede che:

26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente:

Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’ soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

...”.

La norma in oggetto è stata poi integrata dal cosiddetto Jobs Act - Decreto Legislativo 81/2015 - con il quale è stato introdotto un nuovo regime di presunzione per effetto del quale

le collaborazioni di tipo parasubordinato (cococo o cocopro) o nella forma del lavoro autonomo (Partita IVA) sono considerate come lavoro subordinato, dipendente, qualora siano prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro

Il timore è che il rafforzamento di un regime agevolato come quello forfettario possa pericolosamente incentivare il fenomeno delle false partite IVA, ovvero quei lavoratori - di fatto subordinati - “obbligati” ad aprire una posizione IVA pur di poter lavorare.

In assenza di ulteriori interventi sulla norma di cui sopra - ed in generale al sistema dei controlli - l’effetto conseguente potrebbe essere molto negativo per il nostro sistema economico.

Anche a livello di effetti distorsivi per il sistema della progressività.

Flat tax partite IVA 2023: effetti distorsivi sul sistema della progressività e concorrenza sleale

Il sistema fiscale italiano è informato a criteri di progressività.

In parole semplici, l’imposta cresce con il crescere del reddito: ciò è previsto dalla nostra Costituzione all’articolo 53, soprattutto al fine di garantire il principio di uguaglianza.

Tale principio è costantemente messo in dubbio dal sistema: esistono troppi estrogeni tributari che alterano tutto, rendendo poco credibile il sistema medesimo.

E a ciò contribuisce anche il regime forfettario ed ogni proposta di una sua possibile estensione.

In particolare, la proposta di flat tax incrementale determinerebbe diversi effetti distorsivi:

  • ridurrebbe ancora di più il campo di applicazione del principio di progressività dell’imposta (che ormai di fatto riguarda solo i redditi da lavoro dipendente);
  • creerebbe potenziale concorrenza sleale per i contribuenti lavoratori autonomi che operano in regime Irpef a causa di un volume di ricavi e/o compensi magari solo leggermente più alto di quello limite previsto per i forfettari.

Uno degli aspetti paradossali di queste considerazioni è che si ripetono ciclicamente da diversi anni, senza un’apparente e reale svolta verso un sistema più credibile.

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