Addio all’esterometro, dal 1° gennaio 2022 le operazioni trasfrontaliere potranno essere trasmesse esclusivamente con formato del file della fattura elettronica.
Le modalità di trasmissione, dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2021, sono state definite nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre.
Con il nuovo provvedimento viene modificato quello precedente del 30 aprile 2018 e i successivi aggiornamenti.
Le informazioni sulle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio e con il formato del file fattura elettronica.
I termini per le operazioni attive e passive sono differenti.
L’addio all’esterometro è previsto dalla Legge di Bilancio 2021. A quasi un anno dall’approvazione della manovra, cambiano le regole per la trasmissione telematica delle operazioni transfrontaliere.
A partire dal 1° gennaio 2022 le informazioni dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con formato del file della fattura elettronica.
Le nuove modalità che recepiscono le regole tecniche e i termini per la trasmissione sono contenute nel provvedimento dell’Amministrazione finanziaria del 28 ottobre 2021.
Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 28 ottobre 2021
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
Il provvedimento in questione modifica il precedente provvedimento del 30 aprile 2018 e i successivi aggiornamenti.
Il precedente provvedimento prevedeva una doppia possibilità per le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere:
Alla luce delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021, che saranno operative dal 1° gennaio 2022, i dati sulle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.
Per quanto riguarda la scadenza della trasmissione dei dati, sono previsti termini differenziati per le operazioni attive e passive.
Nello specifico:
Per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori IVA residenti dovranno trasmettere i dati utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del provvedimento.
Dovrà essere inviato il file al Sistema di interscambio, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Nel caso in cui sia stata emessa una fattura doganale o sia stata ricevuta una fattura elettronica, la comunicazione è facoltativa.
Riassumendo, per gli scambi verso soggetti stranieri l’invio dei file deve essere effettuato entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che danno certificazione dei corrispettivi.
Per le operazioni ricevute, invece, la trasmissione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o lo svolgimento della stessa.