Autoliquidazione INAIL ditte cessate: dal 1° luglio 2021 sarà disponibile il nuovo servizio online, l’unico che potrà essere utilizzato per tutti gli adempimenti assicurativi in caso di chiusura dell’attività.
Con la circolare numero 18 del 25 giugno 2021 l’INAIL provvede a fornire tutte le istruzioni per i soggetti assicuranti onerati i quali, infatti, dovranno rispettare tutti gli obblighi previsti con le nuove modalità.
In particolare, il servizio INAIL permetterà loro di:
Si tratta di adempimenti, tra l’altro, che trovano ragione nella fine dell’attività, nei trasferimenti di azienda ad altro soggetto o nella chiusura per fallimento o, ancora, in situazioni assimilate.
Insomma, in tutti quei casi in cui il rapporto assicurativo istituito con un determinato codice ditta deve essere cessato, esaurendosi l’obbligo assicurativo per tutte le posizioni ad esso riferite.
Titti gli atti relativi all’Autoliquidazione INAIL di ditte cessate potranno essere eseguiti solo con modalità telematiche tramite il servizio online disponibile dal 1° luglio prossimo.
L’accesso, dal menu Autoliquidazione dei servizi online - secondo quanto riferito nella circolare INAIL numero 18 - è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione.
INAIL - circolare numero 18 del 25 giugno 2021
Scarica la circolare su Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art.2, comma 3, del dpcm 22 luglio 2011. Nuovi servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche: Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno.
L’Istituto specifica che è possibile accedere al servizio, anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività, tramite l’apposito “link Autoliquidazione ditte cessate”.
Con il nuovo servizio online le aziende, quindi, potranno effettuare le seguenti operazioni:
Il servizio online Autoliquidazione ditte cessate è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, poi il sistema si blocca.
Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente con attribuzione della relativa sanzione per il ritardo.
Inoltre, l’Istituto precisa che il servizio è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali (Pat) e, pertanto, attualmente sono esclusi:
In questi due casi, infatti, continuano ad applicarsi le attuali modalità e, quindi, la compilazione dell’apposito modello pubblicato sul sito dell’INAIL e la trasmissione via PEC alla sede dell’Istituto competente.
Tra l’altro, l’utilizzo del servizio Autoliquidazione ditte cessate presuppone che siano già astati assolti i due seguenti obblighi:
Infine, si ricorda che la denuncia di cessazione dell’attività può essere trasmessa anche contestualmente all’Autoliquidazione ditte cessate.