Giuseppe Guarasci

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Quadro VL dichiarazione IVA 2018: istruzioni

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Istruzioni compilazione quadro VL dichiarazione IVA 2018.

Il quadro VL della dichiarazione IVA 2018 è composto di tre sezioni.

Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), le sezioni 2 e 3 del quadro VL della dichiarazione IVA 2018 devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate, soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01.

Nell’ipotesi di dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione, devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto partecipante all’operazione, le sezioni 2 e 3 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 devono essere compilate solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.

SEZIONE 1 – Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta:

SEZIONE 2 Quadro VL– Credito anno precedente

La sezione 2 della dichiarazione IVA 2018 deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2016 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.

Sono tenuti a compilare la sezione anche i soggetti che in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 73, non possono far confluire nel gruppo IVA l’eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta
precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Tale credito, come precisato con la risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008, può essere:

Inoltre, può essere ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’articolo 117 del TUIR, ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante.

Dichiarazione IVA 2018, quadro VL: cosa indicare nel rigo VL8

Nel Rigo VL8, campo 1, indicare il credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2016 che non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione, indicato nel rigo VX5.

Inoltre, nel campo 1 deve essere indicato da parte dei soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per l’intero anno d’imposta, il credito chiesto a rimborso in anni precedenti e per il quale l’ufficio ha formalmente negato il diritto al rimborso autorizzandone l’utilizzo ai sensi del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443. L’importo relativo a tale credito deve essere riportato anche nel campo 2.

Trattandosi di un credito maturato in un periodo d’imposta antecedente l’ingresso nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, infatti, lo stesso non può essere trasferito al gruppo IVA ma resta nella disponibilità della società controllata come chiarito dalla risoluzione n. 21 del 18 febbraio 2014.

Nell’ipotesi di partecipazione alla liquidazione dell’IVA di gruppo per periodi inferiori all’anno, tale credito deve essere riportato, invece, nel rigo VL26.

Per la compilazione del presente rigo da parte dei soggetti che nel corso dell’anno d’imposta hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che non hanno determinato l’estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda), occorre tenere presente che:

Se tale credito è stato variato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis, nel rigo occorre indicare:

Qualora a seguito della comunicazione, il contribuente abbia invece versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (1.000).

Dichiarazione IVA 2018, istruzioni quadro VL: cosa indicare nel rigo VL9

Nel Rigo VL9 della dichiarazione IVA 2018 occorre indicare il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA/2017 e relativa all’anno 2016) ed utilizzato in compensazione con il modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2017.

Nello stesso rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate inviata ai sensi dell’art. 54-bis ed ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della presente dichiarazione.

Dichiarazione IVA 2018, istruzioni quadro VL: cosa indicare nel rigo VL10

Il Rigo VL10 deve essere compilato solo dai soggetti che nel corso del 2017 hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno e che, in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 73, non possono far confluire nel gruppo IVA l’eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente all’anno di adesione alla procedura di gruppo.

Il presente rigo va compilato anche nei moduli relativi alle società danti causa di operazioni straordinarie (ad esempio, incorporate) che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante (ad esempio, incorporante) fino alla data dell’operazione straordinaria.

Il presente importo è dato dalla differenza tra quelli indicati nei righi VL8 e VL9.
Le modalità di utilizzo dell’importo indicato nel presente rigo devono essere evidenziate nell’ambito del quadro VX. In particolare, è previsto il riporto di detto credito nel rigo VX2 e, conseguentemente:

Dichiarazione IVA 2018, istruzioni quadro VL: cosa indicare nel rigo VL11

Nel Rigo VL11, campo 1, indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2017, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da VN1 a VN4
di tutti i moduli compilati, per i quali non è barrata la colonna 2 “Gruppo”. I soggetti che hanno partecipato nel 2017 ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo non possono far confluire al gruppo l’importo del credito se per l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa non partecipavano al medesimo gruppo. In tal caso, qualora la società dichiarante abbia partecipato nel 2017 alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta, tale importo va indicato esclusivamente nel campo 2 e, per quanto riguarda le modalità di utilizzo, lo stesso deve essere riportato nel rigo VX2 e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6; diversamente detto importo va indicato nel campo 1.

Il campo 2 va compilato anche nei moduli relativi alle società danti causa di operazioni straordinarie (ad esempio, incorporate) che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante (ad esempio, incorporante) fino alla data dell’operazione straordinaria qualora non possano far confluire al gruppo l’importo del credito.

SEZIONE 3 Quadro VL – Determinazione dell’IVA a debito o a credito:

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