Voluntary disclosure bis: circolare Agenzia delle Entrate con nuovi chiarimenti

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Voluntary disclosure bis: con la circolare n. 21/E del 20 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti per i contribuenti interessati alla procedura di collaborazione volontaria a seguito delle novità introdotte dal DL 50/2017.

Voluntary disclosure bis: circolare Agenzia delle Entrate con nuovi chiarimenti

Voluntary disclosure bis: pubblicata la circolare n. 21/E del 20 luglio 2017 con importanti chiarimenti e novità sulla procedura di collaborazione volontaria.

Con la circolare che fa seguito alla n. 19/E l’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte con il DL 50/2017 e fornisce ai contribuenti tutti i chiarimenti necessari a pochi giorni dalla scadenza. Si può aderire alla voluntary disclosure bis fino al 31 luglio 2017 ma, secondo alcune indiscrezioni, il Governo starebbe valutando una proroga dei termini.

Con la circolare del 20 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate comunica che, a seguito delle novità introdotte con il DL 50/2017 i contribuenti possono detrarre le imposte dei redditi da lavoro dipendente e autonomo pagate all’estero anche in caso di omessa presentazione delle dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi, di modo da evitare la doppia imposizione fiscale.

Pertanto per coloro che presenteranno domanda di adesione alla voluntary disclosure bis 2017 si allontana il rischio di doppia imposizione fiscale e, inoltre, viene esteso l’esonero dagli obblighi dichiarativi per Ivie e Ivafe, ovvero per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre quali sono le sanzioni applicate in caso di insufficiente versamento delle somme dovute per i contribuenti che hanno aderito alla voluntary disclosure bis.

Ecco di seguito la circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 20 luglio 2017 con chiarimenti e novità in vista della scadenza per l’adesione alla voluntary disclosure bis.

Voluntary disclosure bis: circolare Agenzia delle Entrate con nuovi chiarimenti

Agenzia delle Entrate - circolare n. 21/E del 20 luglio 2017
Ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E con tutti i chiarimenti e novità sulla voluntary disclosure bis

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti necessari a seguito delle novità introdotte con il DL 50/2017.

Tra questi si conferma che non è prevista la doppia imposizione fiscale dei redditi da lavoro dipendente e autonomo per i contribuenti che aderiscono alla voluntary disclosure bis: si tratta della novità introdotta dall’art. 1-ter del DL 50/2017 per incentivare il ricorso alla procedura di collaborazione volontaria.

Di seguito tutte le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 20 luglio 2017 che accompagna la circolare n. 21/E.

Voluntary disclosure bis: le novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate

Di seguito si riporta il testo dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 20 luglio 2017 che accompagna la pubblicazione della circolare n. 21/E.

Doppie imposizioni, salvi anche gli atti non definiti – Chi aderisce alla voluntary disclosure bis può detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri. Si tratta di quei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto attività lavorativa. Con la circolare di oggi le Entrate chiariscono che la possibilità detrarre le imposte pagate all’estero vale anche per gli atti non ancora definiti emanati nell’ambito della precedente edizione della voluntary.

Ivie e Ivafe, quando vale l’esonero - Il contribuente che accetta la procedura di collaborazione volontaria bis è esonerato da alcuni obblighi dichiarativi, tra cui quelli relativi al monitoraggio fiscale. L’esenzione è valida limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. In base al Dl n. 50/2017, chi aderisce alla nuova procedura non è tenuto a dichiarare nemmeno l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). In questo modo è stato reso omogeneo l’esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali, a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi.

Le sanzioni per versamento carente - Nel caso in cui il versamento spontaneo effettuato dal contribuente sia carente, la disciplina della voluntary disclosure prevede l’applicazione di maggiorazioni sugli importi dovuti. In base alla nuova normativa, l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente.

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