Trasferimento residenza società in Italia: la valorizzazione dei beni in ingresso

Francesco Oliva - Imposte

Trasferimento della residenza in Italia da parte di una società estera: nella risposta all'interpello n. 460 del 31 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla corretta valorizzazione dei beni in ingresso.

Trasferimento residenza società in Italia: la valorizzazione dei beni in ingresso

Trasferimento della residenza in Italia da parte di una società: con la risposta all’interpello n. 460 del 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate riepiloga la normativa applicabile alla valorizzazione dei beni in ingresso.

A presentare il quesito è una società che svolge attività di holding di partecipazioni e che, a seguito della fusione per incorporazione con un’altra società, ha deliberato il trasferimento della sede legale in Italia con conseguente cessazione dell’attività nello Stato estero.

All’atto del trasferimento, l’attivo della società era principalmente costituito da partecipazioni verso società collegate e controllate, iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni; altre attività finanziarie erano invece iscritte in bilancio nell’attivo circolante. Le passività della società istante erano prevalentemente costituite da debiti verso società partecipanti.

Sono diversi i quesiti che, a fronte della situazione illustrata, trovano risposta nell’interpello n. 460, relativi alla valorizzazione dei beni in ingresso a seguito di trasferimento della residenza della società in Italia.

Analizziamoli di seguito.

Trasferimento residenza società in Italia: valorizzazione dei beni in ingresso

La qualifica di holding di partecipazioni della società istante consente di applicare le previsioni di cui all’articolo 166-bis del TUIR, nella versione vigente al 31 dicembre 2018.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 460 del 31 ottobre 2019, parte considerando che:

“il presupposto consistente nell’esercizio di un’impresa commerciale, cui è subordinato il regime di valorizzazione dei beni in ingresso nel nostro ordinamento, deve intendersi riferito a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa secondo l’ordinamento domestico, a prescindere dall’attività economica concretamente svolta dai medesimi.”

Partendo da tale assunto, l’Agenzia delle Entrate scende nel dettaglio ed analizza le regole previste in merito alle modalità di valorizzazione delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante e nell’attivo immobilizzato.

Nel caso specifico, trattandosi di titoli negoziati in mercati regolamentati relativi a trasferimenti da Paesi collaborativi inclusi nella white list, si applica l’articolo 9, comma quarto, lettera a) del TUIR, il quale prevede che:

“per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.”

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 460 del 31 ottobre 2019
Articolo 166-bis del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato

Trasferimento residenza società: calcolo valore fiscale attività e passività dalla data di ingresso

Uno dei punti sui quali si sofferma in particolar modo l’Agenzia delle Entrate è la determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, della sede di residenza di società ed enti.

Secondo quanto previsto dall’articolo 73, comma 3, del TUIR,

“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”

Nel caso di trasferimento di una società in Italia in condizione di continuità giuridica, il periodo d’imposta (esercizio sociale) non si interrompe e, applicando le disposizioni di cui sopra, ne consegue che l’ente risulta residente in Italia:

se il trasferimento di sede si è perfezionato prima che sia decorso un numero di giorni inferiore alla metà del periodo d’imposta.

Il caso oggetto dell’interpello ne è un utile esempio. La società istante si è infatti trasferita in Italia in continuità giuridica, con delibera dell’assemblea del 7 marzo 2018, atto di trasferimento di sede e trasformazione in società di diritto italiano del 6 aprile 2018 e cancellazione dal registro delle imprese del 30 maggio 2018.

Non essendo passato un numero di giorni pari almeno alla metà del periodo d’imposta, la società si considera fiscalmente residente in Italia per l’intero anno, avendo sede in Italia per la maggior parte di esso.

In considerazione di ciò, per il calcolo del valore fiscale di attività e passività, bisognerà far riferimento alla data del 1° gennaio, giorno a partire dal quale hanno fatto il loro ingresso per la prima volta nel sistema tributario italiano e tutte le operazioni realizzate dalla società sono entrate nella potestà impositiva del nostro Paese.

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