In caso di omesso versamento la cartella è valida anche senza comunicazione di irregolarità

Emiliano Marvulli - Imposte

Il mancato invio della comunicazione di irregolarità non rende nulla la cartella di pagamento in caso di iscrizione a ruolo per omesso versamento delle imposte. Lo ha ribadito al Corte di Cassazione

In caso di omesso versamento la cartella è valida anche senza comunicazione di irregolarità

Nel caso di iscrizione a ruolo per omesso versamento delle imposte risultante dal controllo automatizzato della dichiarazione, il mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella di pagamento.

Lo Statuto dei diritti del contribuente, infatti, impone l’obbligo di contraddittorio preventivo solo nel caso in cui vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Tali incertezze non sussistono evidentemente se la violazione consiste nel mero omesso versamento di quanto dichiarato dallo stesso contribuente.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 11107/2024.

In caso di omesso versamento la cartella è valida anche senza comunicazione di irregolarità

Nella controversia in commento la contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex articolo 36-bis del DPR n. 600/1973, recante l’iscrizione a ruolo di imposte dichiarate e non versate.

A parere della contribuente, la cartella era da considerarsi nulla perché non preceduta dalla comunicazione di irregolarità prevista dall’articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000.

La controversia è giunta dinanzi alla CTR che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’appello della contribuente ritenendo che non occorresse alcuna preventiva comunicazione, atteso che la cartella era stata emessa in ragione del mero omesso pagamento dell’IRPEF risultante dalla dichiarazione.

Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell’art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 212/2000, assumendo che la comunicazione dell’esito della liquidazione è adempimento essenziale prima dell’iscrizione a ruolo.

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi della parte ricorrente e ha rigettato il ricorso.

Quando è dovuto l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità?

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, l’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione dell’imposta, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Ciò in quanto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso.

Sul tema la Corte di Cassazione è concorde nell’affermare che, in materia di controllo automatizzato della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, è dovuto solo qualora dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta.

La ratio di tale impostazione è di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Al contrario, non è dovuta la comunicazione di irregolarità quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione.

La Corte di Cassazione ha precisato che, in ogni caso, dalla omissione della comunicazione di irregolarità non può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all’articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 462 del 1997.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network