I soggetti obbligati allo split payment IVA

Scissione dei pagamenti IVA: quali soggetti sono obbligati alla “scissione dei pagamenti IVA”

I soggetti obbligati allo split payment IVA

La scissione dei pagamenti o split payment IVA è una deroga temporanea della normativa ordinaria sull’imposta sul valore aggiunto.

Fin quando essa rimarrà in vigore - al momento la norma stabilisce che lo split payment rimarrà in vigore sino al prossimo 30 giugno 2026 - si dovrà applicare il comma 1-quarter dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 (DL 50/2017) in cui è previsto che

il fornitore possa richiedere un’attestazione al soggetto potenzialmente sottoposto allo split payment IVA per farsi confermare da quest’ultimo la sua posizione

Ma chi sono i soggetti obbligati ad applicare lo split payment IVA?

Ecco l’elenco aggiornato dei soggetti obbligati allo split payment IVA ai sensi dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Di conseguenza, al fine di evitare dubbi ed incertezze relative all’applicazione dello split payment si consiglia agli operatori interessati di creare un’anagrafica ad hoc in cui inserire tutti i nominativi degli enti con cui si lavora che certamente sono soggetti al meccanismo di scissione dei pagamenti.

Qualora uno o più di questi soggetti dovessero essere in dubbio - magari perché rientranti fra le nuove categorie inserite di recente - è possibile avvalersi del meccanismo di cui al comma 1-quarter dell’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 sopra citato, in modo da togliersi qualsiasi dubbio di carattere operativo.

Tale norma prevede, nello specifico, la possibilità di richiedere:

un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo

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