Lo split payment IVA

Come funziona la scissione dei pagamenti (split payment IVA), una delle deroghe che l'Italia ha ottenuto dall'UE nell'ambito dell'ordinaria disciplina dell'IVA

Lo split payment IVA

Lo split payment IVA - o scissione dei pagamenti IVA - è un particolare meccanismo di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto che prevede un’eccezione al classico funzionamento dell’IVA e si applica ai fornitori della Pubblica Amministrazione ed agli altri soggetti ad alta affidabilità fiscale (gli enti pubblici economici nazionali e locali, le società controllate dallo Stato e tutti gli altri soggetti puntualmente individuati dal comma 1-bis dell’articolo 17-ter del dpr 633/1972).

Per comprendere come funziona lo split paymente è necessario analizzare la normativa di riferimento e la sua evoluzione, a partire dalla Legge 190/2014 (Legge di Bilancio 2015) che lo ha introdotto, passando per le modifiche introdotte con i decreti legge numero 50/2017 e 148/2017, oltre che con il Decreto Dignità.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti obbligati, è bene ricordare che proprio quest’ultimo ha abolito lo split payment per i professionisti, categoria già penalizzata - dal punto di vista finanziario e di cassa - dall’applicazione della ritenuta del 20% sui compensi.

Ma quindi cos’è e a cosa serve? Lo split payment IVA è stato introdotto dalla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) che ha previsto l’applicazione della “scissione dei pagamenti o pagamenti divisi”: in pratica il soggetto privato incassa l’importo della fattura al netto dell’IVA, che verrà versata dall’ente di P.A.

In questo modo lo Stato ottiene di fatto un anticipo dell’imposizione fiscale ai fini IVA, riducendo altresì il rischio di evasione.

La scissione dei pagamenti o split payment è una deroga temporanea: al momento il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a portarlo avanti fino al prossimo 30 giugno 2023.

Split payment IVA: soggetti obbligati

I soggetti obbligati ad applicare lo split payment IVA sono previsti dall’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario”.

Dal punto di vista oggettivo lo split payment IVA non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. nei seguenti casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
  • le spese non certificate da fattura.

Split payment IVA: soggetti esenti

La normativa vigente prevede che siano esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti i seguenti fornitori:

  • i lavoratori autonomi del regime forfettario e del regime dei minimi;
  • i professionisti che applicano ritenuta d’acconto (la novità come dicevamo prima è stata introdotta dal Decreto Legge 87/2018, il famoso Decreto Dignità);
  • tutti coloro che sono soggetti a inversione contabile o reverse charge (l’IVA è già a carico del committente).

Regime split payment IVA: come fare fattura? Dicitura e registrazione

Chi presta o chi cede beni o servizi soggetti a split payment IVA deve emettere la fattura con le modalità ordinarie e indicare il riferimento all’art.17-ter del DPR 633/1972, fare poi rivalsa dell’IVA che non viene incassata dal fornitore ma versata direttamente dall’ente pubblico.

In sede di registrazione della fattura, l’imposta sul valore aggiunto viene annotata nel registro IVA vendite, ma non calcolata nella liquidazione periodica.

Lo storno dell’IVA può essere poi effettuato con una successiva e specifica scrittura che indichi l’IVA in dare e la riduzione del conto Crediti vs cliente PA in avere.

Nella compilazione della fattura elettronica con applicazione dello split payment, si procederà inserendo il valore S – che significa scissione dei pagamenti – nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “EsigibilitaIVA”.

Sanzioni split payment IVA

La normativa sullo split payment prevede delle sanzioni in caso di omissioni o errori.

Per i fornitori di soggetti che erogano beni e/o servizi verso soggetti obbligati allo split payment sono previste sanzioni amministrative in caso di non corretta emissione della fattura elettronica (si pensi, a titolo di esempio, alla mancata dicitura “scissione dei pagamenti”).

Nel caso in cui la fattura fosse sprovvista della predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997: da 1.000 ad 8.000 euro di sanzioni amministrative.

L’omesso o ritardato pagamento dell’IVA relativa ad operazioni di split payment da parte dell’ente pubblico sarà invece sanzionato in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi con sanzione base al 30%.

Rimborso IVA per le imprese che applicano lo split payment IVA

Uno degli effetti dell’applicazione dello split payment IVA è la situazione di credito IVA in eccesso dei soggetti fornitori della Pubblica Amministrazione e/o delle società comunque obbligate.

Per i contribuenti che applicano la scissione dei pagamenti, e che quindi inevitabilmente risulteranno a credito IVA, è previsto che le operazioni rientranti nello split payment partecipino nel calcolo di quelle che possono ottenere il rimborso IVA prioritario, eventualmente con rimborso anche trimestrale.

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