Spesometro 2017: sanzioni e ravvedimento operoso

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

La scadenza per l'invio dello spesometro 2017 è fissata al 10 aprile per i mensili e al 20 aprile per i trimestrali. Quali sono le sanzioni in caso di ritardo e quali le modalità di ravvedimento operoso? Ecco una guida.

Spesometro 2017: sanzioni e ravvedimento operoso

Attenzione: il presente articolo tratta delle sanzioni e del ravvedimento operoso in ordine allo spesometro annuale 2017 periodo di imposta 2016; per la tabella completa delle sanzioni e del ravvedimento operoso relativa a nuovo spesometro semestrale e Lipe si rimanda al nostro approfondimento dedicato

Per lo Spesometro 2017 (periodo di imposta 2016) nel mese di aprile sono due le scadenze previste per i contribuenti obbligati all’invio della comunicazione polivalente: il 10 aprile per i contribuenti con obbligo di invio mensile dei dati Iva e il 20 aprile per i contribuenti con obbligo trimestrale. Quali sono le sanzioni in caso di ritardo nell’invio dello spesometro 2017 e come effettuare il ravvedimento operoso?

Come sappiamo il 2017 sarà l’ultimo anno in cui bisognerà compilare e inviare lo spesometro annuale, in relazione ai dati Iva 2016. A partire dalle fatture emesse e ricevute nel 2017 il D.L. 193/2016 ha introdotto il nuovo spesometro prima a scadenza semestrale e poi trimestrale dal 2018.

Le nuove scadenze e le novità in materia di adempimenti Iva hanno fatto ipotizzare in una possibile proroga per l’invio dello spesometro 2017, non confermata dall’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le sanzioni spesometro 2017 in caso di ritardo o errori nella compilazione e nell’invio? Di seguito tutte le istruzioni, anche in merito al ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti di saldare le sanzioni previste in maniera ridotta anche in caso di mancato rispetto della scadenza spesometro 2017.

Ecco tutte le istruzioni su come effettuare il ravvedimento operoso e quali sono le sanzioni previste per ritardi nell’invio dello spesometro 2017.

Spesometro 2017: sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di ritardi nell’invio dello spesometro 2017, con scadenza prevista al 10 aprile per i contribuenti mensili e al 20 aprile per i contribuenti trimestrali, la sanzione prevista va dai 258,23 euro ai 2065,83 euro.

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 stabilisce che la sanzione è proporzionata sulla base del ritardo nell’invio dello spesometro; il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8911.

Tuttavia anche in caso di ritardi nell’invio o errori nella compilazione dello spesometro 2017 è possibile ridurre la sanzione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Di seguito le istruzioni su tempi e scadenze.

Spesometro 2017: ravvedimento operoso

In caso di ritardo nell’invio dello spesometro 2017, ovvero oltre la scadenza del 10 aprile (mensili) e del 20 aprile (trimestrali) la sanzione applicata può essere ridotta ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

Il vantaggio è appunto la riduzione delle sanzioni proporzionale al tempo che intercorre tra violazione degli obblighi fiscali e il ravvedimento operoso.

Dopo la riforma che ha cambiato la misura delle sanzioni applicabili a partire da gennaio 2016 è possibile presentare lo spesometro 2017 in ritardo con ravvedimento operoso con l’applicazione delle sanzioni nella seguente misura:

  • ravvedimento sprint, entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. La sanzione si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • ravvedimento breve, dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza. La sanzione ordinaria si riduce di 1/10, ovvero è dell’1,50 %;
  • ravvedimento entro 90 giorni: sanzioni all’1,67%;
  • ravvedimento entro 2 anni: sanzioni al 4,20%;
  • ravvedimento oltre 2 anni: sanzioni al 5%.

Riportiamo di seguito una tabella di sintesi al ravvedimento operoso spesometro 2017 in caso di ritardi nell’invio o errori nella compilazione.

Tipologia ravvedimento operoso Termine temporale Sanzione applicabile
Ravvedimento «sprint» Entro 14 giorni dalla scadenza 0,1% per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento breve Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza 1,50% fisso
Ravvedimento lungo Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza 1,67% fisso
Ravvedimento lungo o annuale Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 4,20%
Ravvedimento ultrabiennale Dopo 2 anni dall’omissione o dall’errore 5% (1/6 del 30%)

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