Spesometro 2017: contribuenti minimi e forfettari esclusi. Ecco perché

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Minimi e forfettari esclusi dallo spesometro 2017. Ecco perché.

Spesometro 2017: contribuenti minimi e forfettari esclusi. Ecco perché

Spesometro 2017 minimi e forfettari: è previsto l’esonero dall’adempimento o l’obbligo d’invio della comunicazione dei dati Iva?

Specifichiamo fin da subito che non è previsto l’invio dello spesometro 2017 per minimi e forfettari, questo vale sia per lo spesometro annuale relativo al 2016 e sia per il nuovo spesometro semestrale (per il 2017) e trimestrale (dal 2018) introdotto con il D.L. 193/2016.

L’Agenzia delle Entrate negli ultimi mesi ha più volte chiarito che l’esonero per minimi e forfettari dall’invio dello spesometro è confermato sia per le nuove comunicazioni che per l’adempimento annuale. Si tratta di una delle semplificazioni fiscali previste per chi aderisce o rientra nei cosiddetti regimi di vantaggio.

Lo spesometro 2017 annuale, ricordiamo, dovrà essere inviato per l’ultima volta entro il 10 aprile dai contribuenti Iva mensili ed entro il 20 aprile per i contribuenti Iva trimestrali.

Di seguito alcuni chiarimenti sull’esonero dalle spesometro 2017 per minimi e forfettari e quali sono gli altri casi in cui non è obbligatorio l’invio.

Spesometro 2017 minimi e forfettari: esonero o obbligo?

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate anche durante Telefisco 2017, per i contribuenti titolari di partita Iva nei vari regimi di vantaggio, ovvero le partite iva in regime dei minimi e forfettario, è previsto l’esonero dall’invio dello spesometro 2017.

L’esonero dallo spesometro 2017 per minimi e forfettari ha valenza sia per quanto riguarda il nuovo spesometro introdotto con il D.L. 193/2016 che per lo spesometro annuale, per il quale l’ultimo appuntamento è stato previsto rispettivamente allo scorso 10 aprile per i contribuenti Iva mensil, ed al 20 aprile per i contribuenti Iva trimestrali.

Le scadenze dello spesometro 2017 non interessano quindi i contribuenti in regime dei minimi e i forfettari.

I chiarimenti si sono resi necessari non tanto per lo spesometro annuale quando per le nuove comunicazioni Iva trimestrali e la trasmissione dei dati delle liquidazioni: l’Agenzia delle Entrate ha confermato in tali casi l’esonero dall’adempimento, in relazione alla totale assenza di obblighi IVA in capo ai predetti soggetti.

Spesometro 2017, esonero per minimi e forfettari e per operazioni non documentate da fattura

Oltre all’importante chiarimento sullo spesometro 2017 per minimi e forfettari, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che a seguito delle novità introdotte dal D.L. 193/2016, che ha modificato quanto previsto dall’art. 21, D.L. 78/2010, è previsto l’esonero dalla trasmissione delle operazioni Iva attive e passive non documentate da fattura (ad esempio scontrini e ricevute fiscali).

Tali dati potranno comunque essere trasmessi da coloro che sceglieranno di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 per godere dei relativi benefici (tra cui, ad esempio, i rimborsi IVA in forma prioritaria).

Sulla base della normativa introdotta dal Decreto Fiscale 193/2016 sono esplicitamente esclusi dallo spesometro trimestrale 2017 gli agricoltori di zone montane. Nessuna ulteriore esclusione esplicita è prevista attualmente dalla normativa di riferimento: vige dunque l’obbligo di trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse, ricevute e registrate incluse le bollette doganali indipendentemente dal relativo valore.

Per approfondire i lettori interessati possono far riferimento alla guida -> Comunicazioni IVA e spesometro 2017: scadenze e istruzioni

Spesometro annuale 2017, soggetti esonerati

Dopo i necessari chiarimenti sull’esonero dallo spesometro 2017 per minimi e forfettari riportiamo le ultime novità comunicate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 6 aprile 2017 in merito allo spesometro annuale relativo ai dati Iva 2016.

Sono esonerati dallo spesometro 2017, oltre a contribuenti in regime dei minimi e forfettario i seguenti soggetti:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013.
  • i soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA.
  • i soggetti di cui all’articolo 74ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.

Si può prendere visione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate consultando l’apposito approfondimento -> Scadenza spesometro 2017: nuovo provvedimento Agenzia delle Entrate

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