Sisma Bonus 2017: detrazioni fiscali per interventi di riduzione del rischio sismico

Carla Mele - Irpef

Sisma Bonus 2017: ecco una guida per capire in cosa consiste e come cedere il credito d’imposta secondo le istruzioni dell’ Agenzia delle Entrate.

Sisma Bonus 2017: detrazioni fiscali per interventi di riduzione del rischio sismico

L’Italia è un paese ad alto rischi sismico, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante.

I terremoti che hanno colpito la Penisola hanno causato danni economici consistenti, valutati in circa 135 miliardi di euro negli ultimi 40 anni, che sono stati impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento. In questi ultimi tempi si parla molto di prevenzione contro il rischio terremoti, il cui costo sarebbe sicuramente minore da un punto di vista economico rispetto ai danni che gli stessi hanno provocato al patrimonio storico, artistico, monumentale italiano.

Sisma bonus 2017. Linee Guida sul Rischio sismico

Sono molti gli interventi fiscali che il Governo ha introdotto per la ricostruzione post terremoto. La Legge di Stabilità 2017, oltre al Bonus Casa ha introdotto il Sismabonus che consiste in un sistema di incentivi statali finalizzati alla valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici.

Lo strumento attuativo è il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 65 del 07/03/2017 cui sono stabilite le Linee Guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi antisismici.

Sisma bonus 2017: novità fiscali

Le principali novità incluse nel Sisma Bonus possono essere così elencate :

  • Classificazione delle zone sismiche nazioali in 1, 2 e 3 (in precedenza, solo 1 e 2);
  • Estensione del periodo di stabilizzazione a 5 anni, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021;
  • Interventi ristrutturazione antisismica sia sugli immobili adibiti a abitazioni, ma anche su seconde case e attività produttive;
  • Detrazione d’imposta da usufruire in 5 anni;
  • Cessione del credito ai fornitori per chi non può sostenere la detrazione d’imposta.

Il Sisma bonus 2017 prevede che le spese per:

  • le messa in sicurezza antisisimica
  • la classificazione e verifica antisimica degli immobili,

sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, sugli edifici (unità abitative e attività produttive) situate in Italia nelle zone sismiche classificate per grado di pericolosità 1,2,3 secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potranno essere detratte dalle imposte secondo un meccanismo “premiante”, dal momento che esse aumentano notevolmente qualora l’edificio venga migliorato di una o due classi di Rischio Sismico.

La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma per gli interventi di riqualificazione effettuati dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, su abitazioni, prime e seconde case ed edifici produttivi la detrazione IRPEF sarà del:

  • 70% se si avrà un miglioramento di 1 classe di rischio;
  • 80% se migliora di 2 o più classi di rischio.

Per i condomini e le parti comuni condominiali, la detrazione IRPEF sarà ancora maggiore:

  • 75% se migliora di 1 classe di rischio;
  • 85% se migliora di 2 o più classi di rischio.

L’ammontare delle spese da prendere in considerazione non dovrà essere superiore a € 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta.

Sisma bonus 2017: come accedere al beneficio fiscale?

Per accedere al beneficio fiscale introdotto dal Sisma bonus, sarà necessario attenersi ad un ben preciso iter procedurale contenuto nelle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni del Ministero dei Trasporti.

Il proprietario che intende accedere al beneficio dovrà affidare ad un professionista (architetto o ingegnere) l’incarico di valutare la classe di rischio dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento, il quale redigerà un progetto di riduzione del rischio sismico, determinando quale sarà la classe a cui apparterrà l’immobile a seguito del completamento dei lavori.

Il pagamento delle fatture costituirà il titolo per beneficiare del credito di imposta, il quale a sua volta potrà essere ceduto a terzi.

Sisma bonus 2017: la cessione del credito di imposta

Cosi come stabilito per l’Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento numero 108577, ci spiega come cedere il credito d’imposta derivante dall’adozione di misure antisismiche o la messa in sicurezza statica di parti comuni di edifici.

Questa possibilità recherà un maggior beneficio per i soggetti incapienti, ovvero coloro che hanno entrate inferiori alle 8000 euro l’anno, i quali non pagano alcuna imposta e non hanno diritto a detrazione.

Il credito di imposta potrà essere girato ai fornitori dei beni e servizi necessari per alla realizzazione degli interventi nonché ad altri soggetti privati (persone fisiche, imprese o enti), ma non a banche e intermediari finanziari (ad eccezione per gli incapienti che possono cederlo anche alle banche).

In questo modo, chi non potrà usufruire del beneficio fiscale, potrà invece avere uno sconto sul costo dei lavori, cedendo il credito di imposta all’impresa che li ha effettuati.

Se i lavori avvengono in un condominio, il condomino dovrà comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre 2017, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario.

L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio 2018, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L’ Agenzia delle Entrate, sulla base di queste informazioni e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, mette a disposizione di quest’ultimo nel ‘‘Cassetto fiscale’’ il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.

Il cessionario potrà a sua volta cedere, in tutto o in parte, il credito di imposta acquisito, dopo che sarà divenuto disponibile cioè dal 10 marzo del periodo di imposta successivo a quello in cui il condomino avrà sostenuto la spesa.

Il credito ceduto potrà essere usato in compensazione di qualunque debito fiscale, mediante F24 esclusivamente con i canali telematici Entratel o Fisconline. La quota di credito ceduta verrà ripartita in 10 quote annue costanti.

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