Scadenza acconto 2016 imposta sostitutiva regime minimi e forfettario: calcolo e modello F24

Redazione - Irpef

Scadenza e modalità di calcolo secondo acconto contribuenti nel regime dei minimi e forfettario: ecco tutte le istruzioni.

Scadenza acconto 2016 imposta sostitutiva regime minimi e forfettario: calcolo e modello F24

Acconto imposta sostitutiva per i titolari di partita iva nel regime forfettario: quanto si paga e quali sono le regole da rispettare?
Anche i contribuenti titolari di partita iva nel regime forfettario 2016 sono interessati dalla scadenza del secondo acconto (o acconto in un’unica rata) in scadenza il prossimo 30 novembre 2016.

Coloro che devono pagare l’imposta sostitutiva del regime forfettario (5% o 15% a seconda dei casi) devono rispettare le stesse regole e modalità previste in linea generale per i soggetti passivi Irpef. Cosa significa?

Scadenza secondo acconto (o acconto unica rata) imposta sostitutiva regime forfettario: regole di versamento

I titolari di partita iva nel regime forfettario devono pagare il secondo acconto (o acconto in un’unica rata) dell’imposta sostitutiva con gli stessi termini previsti per i soggetti passivi Irpef ovvero:

  • qualora l’importo dovuto sia pari o inferiore ad euro 51,65 non si verserà alcun acconto;
  • qualora l’importo dovuto sia superiore a 51,65 euro ma non superiore a 257,52 euro l’acconto dovrà essere versato in un’unica rata entro il 30 novembre 2016;
  • qualora l’importo dovuto sia superiore ad euro 257,52 l’acconto dovrà essere versato in due rate:
    • 40% entro il 16 giugno (ovvero il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) ed è rateizzabile;
    • 60% entro il 30 novembre 2016 senza possibilità di rateizzazione.

Scadenza secondo acconto (o acconto unica rata) imposta sostitutiva regime forfettario: codice tributo modello F24

In occasione della scadenza secondo acconto (o acconto unica rata) dell’imposta sostitutiva per i contribuenti titolari di partita iva nel regime forfettario ricordiamo il codice tributo da utilizzare nel modello F24, a seconda che si tratti di acconto prima rata, acconto seconda rata (o acconto in un’unica soluzione) o ancora saldo complessivo:

  • codice tributo 1790: acconto imposta sostitutiva regime forfettario – prima rata;
  • codice tributo 1791: acconto imposta sostitutiva regime forfettario – seconda rata o unica rata di acconto;
  • codice tributo 1792: saldo imposta sostitutiva regime forfettario.

Scadenza secondo acconto (o acconto unica rata) imposta sostitutiva regime dei minimi: codice tributo modello F24

Per il regime dei minimi valgono le stesse regole di calcolo e le scadenze fiscali analizzate sopra per i titolari di partita IVA nel regime forfettario.

Tuttavia, per il regime dei minimi cambia il codice tributo da utlizzare nel modello F24 ovvero:

  • codice tributo 1793: acconto imposta sostitutiva regime dei minimi - prima rata;
  • codice tributo 1794: acconto imposta sostitutiva regime dei minimi - acconto seconda rata o rata unica soluzione;
  • codice tributo 1795: acconto imposta sostitutiva regime dei minimi - saldo.

Ricordiamo che - per effetto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 - il regime dei minimi rimane in vigore in via residuale per i contribuenti già operanti con questo regime. La relativa scadenza per passare al regime forfettario o a quello ordinario può essere, a seconda dei casi, il compimento del 35° anno di età del contribuente ovvero il quinto periodo d’imposta consecutivo nel regime.

A questo proposito segnaliamo l’interessante approfondimento sul meccanismo contabile e fiscale di funzionamento dei regime contabili attualmente in vigore:
Regime contabile forfettario, semplificato, ordinario: quale scegliere?

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