Rottamazione liti fiscali: tutte le regole nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Redazione - Dichiarazioni e adempimenti

Rottamazione liti fiscali: l'Agenzia delle Entrate pubblica la circolare n. 22 del 28 luglio 2017 con le istruzioni su come fare per presentare domanda e con le regole sul pagamento.

Rottamazione liti fiscali: tutte le regole nella circolare dell'Agenzia delle Entrate

Rottamazione liti fiscali: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 22 del 28 luglio 2017 che, accanto al precedente provvedimento ufficiale con istruzioni e modello di adesione, da ufficialmente il via alla fase di presentazione delle domande.

Nella circolare del 28 luglio l’Agenzia delle Entrate illustra tutte le istruzioni per l’adesione alla rottamazione delle liti fiscali, per la quale sarà necessario presentare domanda di adesione entro il 2 ottobre 2017.

Sono definibili secondo le regole e le istruzioni fornite i processi tributari con controparte l’Agenzia delle Entrate per i quali:

  • alla data del 24 aprile 2017 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado;
  • ovvero pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 aprile 2017;
  • le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 aprile 2017, i termini per la riassunzione.

Di seguito tutte le istruzioni contenute nella circolare n. 22 del 28 luglio 2017 per i contribuenti che intendono presentare domanda e aderire alla rottamazione delle liti fiscali con controparte l’Agenzia delle Entrate.

Rottamazione liti fiscali: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22 del 28 luglio 2017

Agenzia delle Entrate - circolare n. 22 del 28 luglio 2017
Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate con tutte le istruzioni per presentare domanda e aderire alla rottamazione delle liti fiscali

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le istruzioni per i contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali.

La possibilità di presentare domanda di rottamazione delle liti fiscali pendenti è ammessa fino alla scadenza del 2 ottobre 2017, data entro cui dovranno essere versati gli importi oggetti dell’atto impugnato al netto di sanzioni e interessi di mora.

La rottamazione delle liti fiscali pendenti consente di versare esclusivamente il 40% degli importi oggetti di controversia tributaria nel caso di debiti riguardanti esclusivamente sanzioni o interessi di mora non collegate a tributi.

Secondo le istruzioni sopra riportate, la rottamazione delle liti fiscali è ammessa non soltanto per liti fiscali e processi tributari instaurati contro avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche per avvisi di liquidazione, iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento.

L’adesione è ammessa per i processi tributari, fatta eccezione di quelli esclusi così come riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, che risultino “pendenti” alla fata del 24 aprile 2017 e che non siano conclusi alla data di presentazione della domanda.

Rottamazione liti fiscali: domanda e pagamento entro il 2 ottobre 2017 o a rate

L’adesione alla rottamazione delle liti fiscali avverso l’Agenzia delle Entrate è subordinata non soltanto alla presentazione della domanda ma anche al pagamento dell’importo dovuto entro la scadenza del 2 ottobre 2017.

Come riportato nelle istruzioni di cui alla circolare allegata all’articolo, soltanto pagando l’importo della rottamazione, al netto di sanzioni e interessi di mora, la domanda di definizione agevolata dei processi tributari si riterrà perfezionata.

Il pagamento potrà essere effettuato in un massimo di 3 rate per importo di importo netto superiore ai 2.000 euro.

In questo caso le rate della rottamazione delle liti fiscali saranno articolate secondo le seguenti scadenze:

  • pagamento in 3 rate:
    1° rata con scadenza il 2 ottobre 2017 - 40% dell’importo complessivo;
    2° rata con scadenza il 30 novembre 2017 - 40% dell’importo complessivo;
    3° rata con scadenza il 2 luglio 2017 - 20% dell’importo complessivo.
  • Pagamento in 2 rate:
    1° rata con scadenza il 2 ottobre 2017 - 40% dell’importo complessivo;
    2° rata con scadenza il 30 novembre 2017 - 60% dell’importo restante.

Per la compilazione della domanda, le istruzioni e le modalità di invio i lettori possono consultare la guida con il modello dell’Agenzia delle Entrate. Si ricorda che l’adesione alla rottamazione delle liti fiscali dovrà essere inviata entro la scadenza del 2 ottobre 2017.

Sospensione dei giudizi e dei termini di impugnazione - Le controversie definibili

Con il comunicato stampa pubblicato in concomitanza con le istruzioni per l’adesione alla rottamazione delle liti fiscali, l’Agenzia delle Entrate specifica che giudizi e termini di impugnazione non sono sospesi automaticamente ma solo su istanza del contribuente rivolta al giudice presso il quale la causa è pendente.

Una volta richiesta, la sospensione avrà effetto fino al 10 ottobre 2017 senza che il contribuente sia vincolato alla presentazione della domanda di definizione agevolata e, dunque, all’effettiva adesione. Se, successivamente, la lite diviene oggetto di definizione attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, il contribuente ha l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, attraverso il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento.

Per quanto riguarda i termini di impugnazione relativi alle liti definibili, sono sospesi automaticamente per sei mesi quelli delle pronunce giurisdizionali, e di riassunzione, che scadono tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017. Restano esclusi dalla sospensione tutti gli altri termini processuali, come quelli per la proposizione del ricorso in primo grado, per la costituzione nel giudizio di merito e per la notifica del controricorso in Cassazione.

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