IVA: rimborso non solo per TARI ma anche per TIA e TARIP

Rimborso Iva non soltanto per la TARI ma anche per la TIA 2 e per la TARIP. Si tratta di quanto previsto dalla Cassazione che, con la sentenza 17113/2017, ha sottolineato che si tratta di tributi non soggetti a Iva.

IVA: rimborso non solo per TARI ma anche per TIA e TARIP

Iva illegittima anche per Tia 2 e Tarip, la Tari puntuale: stando all’ultima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 17133/2017 anche in questi casi sarebbe possibile presentare domanda di rimborso Iva qualora indebitamente addebitata.

La questione del rimborso Iva sulla tassa rifiuti, la Tia (tassa igiene ambientale) aveva fatto molto discutere negli scorsi mesi, con centinaia di contribuenti recatisi presso gli sportelli dell’Ufficio Tributi del proprio Comune o presso le associazioni di consumatori per presentare domanda.

A scanso di pronunce successive, anche per la Tari corrispettiva e per la Tia 2 i contribuenti potranno richiedere il rimborso Iva. La sentenza della Cassazione, tuttavia, appare per certi versi troppo vaga e contraddittoria. Nonostante ciò, ribadisce in ogni caso che Tari, Tia e Tarip non sono tariffe ma tributi e pertanto non sono soggette a Iva.

Ecco quali sono le novità contenute nella sentenza n. 17113/2017 della Cassazione in merito all’applicazione dell’Iva su Tia 2, Tia 2 e Tari puntuale e se si potrà richiedere il rimborso dell’importo indebitamente addebitato in bolletta.

IVA: rimborso non solo per TARI ma anche per TIA e TARIP

Così come per la Tia (Tassa igiene ambientali), anche Tia 2 e Tarip sono dei tributi e pertanto è illegittima l’applicazione dell’Iva sull’importo dovuto. Si tratta di quanto è possibile desumere dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17133/2017.

Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha equiparato Tia 1, Tia 2 e Tarip: si tratta di tributi accomunati dagli stessi elementi. Così, se è vero che secondo quanto ormai dato per assodato, sulla tassa rifiuti (Tia) è illegittima l’applicazione dell’Iva, la stessa conclusione è da ritenersi valida negli altri casi.

La sentenza della Cassazione tuttavia non fornisce conclusioni chiare e, anzi, forse per errore, contraddice quanto precedentemente affermato. Cerchiamo di capirci di più su quali sono i motivi a favore della tesi per cui anche su Tia 2 e Tari puntuale è possibile richiedere il rimborso Iva.

Rimborso Iva anche per Tia 2 e Tari puntuale. Ecco perché

Analizzando le disposizioni normative sui costi che negli anni si sono succeduti per il finanziamento della raccolta dei rifiuti, la Cassazione con la sentenza n. 17113/2017 sembra aver involontariamente affermato che il rimborso Iva è ammesso per tutti i prelievi che si sono succeduti negli anni anche se definiti come corrispettivi.

La legge (art. 14, comma 33, DL 78/2010) definisce la Tia 2 come una tariffa di natura non tributaria. Per la Cassazione, sebbene l’intento del legislatore fosse quello di differenziare la nuova tassa rifiuti dalla Tia (ed evitare ulteriori controversie sulla natura tributaria o meno del prelievo), la realtà dei fatti è tutt’altro che questa.

Così come per la tassa rifiuti (Tia), per la quale la Corte ha dichiarato illegittimo l’addebito Iva e ammesso le richieste di rimborso, anche per Tia 2 e Tari puntuale si applica la stessa disposizione.

La Cassazione con la sentenza n. 17113/2017 ha infatti specificato quanto segue:

sia la Tia 1 che la Tia 2 che la Tari (anch’essa ha natura pubblica anche se riscossa dal gestore, per la natura autoritativa e pubblica del prelievo) sono tutte caratterizzate dai medesimi presupposti:

  1. mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo;
  2. il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario.

In base a quanto affermato e sussistendo gli stessi presupposti, anche Tia 2 e Tari sono da considerarsi dei tributi e pertanto dovrebbe essere ammissibile la richiesta di rimborso Iva indebitamente corrisposta al Comune.

Tuttavia la Cassazione non chiarisce fino a fondo l’argomento e appare quantomai vaga e contraddittoria: la associazioni in difesa dei diritti dei consumatori, in primis, dovranno valutare l’effettiva possibilità di richiedere il rimborso Iva non solo per la Tari, ma anche per Tia 2 e Tarip. Si attendono in merito ulteriori chiarimenti.

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