Reverse charge IVA: ultime novità Agenzia delle Entrate

Reverse charge Iva: la circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata l'11 maggio 2017 chiarisce quali sono le sanzioni applicate in caso di violazioni. Ecco le ultime novità.

Reverse charge IVA: ultime novità Agenzia delle Entrate

Reverse charge Iva: l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017 chiarisce quali sono le sanzioni previste in caso di violazioni ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 158/2015.

Le sanzioni in caso di violazione del reverse charge sono applicate secondo il criterio della proporzionalità, secondo quanto disposto dal decreto entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate e nel comunicato stampa pubblicato l’11 maggio 2017 le sanzioni saranno più elevate nel caso di violazione intenzionale commessa a finalità di evasione o di frode mentre nel caso di irregolarità per le quali risulti comunque pagata l’Iva la sanzione sarà inferiore.

Ecco il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate e la circolare n. 16/E dell’11 maggio 2017. Nell’articolo la guida completa al reverse charge Iva.

Reverse charge IVA: ultime novità Agenzia delle Entrate

Reverse charge Iva - circolare n. 16/E Agenzia delle Entrate
Scarica la circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata l’11 maggio 2017 con importanti chiarimenti sulle sanzioni previste in caso di violazione
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 11 maggio 2017
Scarica il testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’11 maggio 2017 che accompagna la circolare sulle sanzioni reverse charge Iva

Reverse charge IVA: sanzioni in caso di violazione

La circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le sanzioni applicate in caso di violazione del reverse charge Iva ai sensi delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 158/2015.

Le sanzioni si ispirano al principio di proporzionalità del regime sanzionatorio e prevedono che l’ammontare della somma da pagare sia proporzionale alla fattispecie della violazione compiuta.

Nel caso in cui il cedente o prestatore emettano fattura con addebito Iva a prestazione ordinaria nonostante l’operazione rientri tra quelle individuate come imponibili secondo il reverse charge Iva la sanzione è fissa. Si tratta dei casi in cui l’imposta risulti in ogni caso assolta e la sanzione applicata va dai 250 euro ai 1.000 euro.

Sanzione fissa anche nel caso contrario, ovvero qualora si sottoponga a reverse charge un’operazione imponibile in via ordinaria. In tali casi, in ottica di semplificazione, non occorre regolarizzare l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione per il cessionario. La sanzione si applica in ambedue i casi in via solidale tra cedente e cessionario e non sarà applicata alle singole fatture errate ma una sola volta per ogni liquidazione periodica in riferimento al singolo fornitore.

Per le operazioni esenti, non imponibili, escluse da Iva o inesistenti alle quali viene applicato il reverse charge si annullano debito d’importa e relativa detrazione. Anche per le operazioni inesistenti è prevista l’applicazione di una sanzione che va dal 5% al 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro.

Le nuove regole e sanzioni sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 ma in virtù del principio del favor rei le disposizioni del Decreti Legislativo n. 158/2015 illustrate nella circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate si applicano anche alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 purché in mancanza di accertamenti definitivi.

I lettori interessati ad una guida completa sul reverse charge Iva possono far riferimento all’approfondimento con tabelle sintetiche, esempi ed analisi caso per caso.

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