PrestO, lavoro occasionale: istruzioni Inps per uso e attivazione dei nuovi voucher

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

PrestO, contratto di prestazione occasionale: pubblicate con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 le istruzioni per la retribuzione del lavoro occasionale; i nuovi voucher saranno disponibili entro il mese di luglio. Ecco cosa fare per uso e attivazione.

PrestO, lavoro occasionale: istruzioni Inps per uso e attivazione dei nuovi voucher

Lavoro occasionale, PrestO: con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 l’Inps fornisce le istruzioni sull’utilizzo dei nuovi voucher per le imprese.

I due strumenti introdotti con il DL 50/2017 per la retribuzione del lavoro occasionale saranno attivati entro il mese di luglio: i nuovi voucher potranno essere richiesti e utilizzati esclusivamente sul sito Inps.

Sia PrestO (CPO - Contratto di Prestazione Occasionale) che il Libretto Famiglia (LF) possono essere utilizzati, secondo regole e istruzioni stabilite dall’Inps con la circolare n. 107, previa registrazione e attivazione dei nuovi voucher tramite la piattaforma che verrà resa disponibile alla pagina Lavoro Occasionale sul sito Inps.

Di seguito tutte le regole, istruzioni e novità contenute nella circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017 per uso e attivazione dei nuovi voucher per il lavoro occasionale per le imprese, ovvero come funziona PrestO e chi può utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale.

PrestO, lavoro occasionale: istruzioni Inps per uso e attivazione dei nuovi voucher per le imprese

Il lavoro occasionale cambia ancora: con l’art. 54 del DL 50/2017 sono stati introdotti quelli che in molti già chiamano nuovi voucher: PrestO e Libretto Famiglia sono due strumenti diversi e con regole specifiche per imprese e famiglie.

Secondo quanto previsto dalla legge e specificato con la circolare n. 107, sia il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale Inps possono esser utilizzati in un anno civile, nel rispetto dei seguenti limiti economici:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a);
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c).

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Secondo le regole specificate dall’Inps con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 sia il Contratto di prestazione occasionale PrestO che il Libretto Famiglia potranno essere utilizzati per un limite di ore annue pari a 280. Regole specifiche invece per l’uso dei nuovi voucher Inps nel settore agricolo.

Ecco la circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017 e di seguito tutte le regole e istruzioni per uso e attivazione dei nuovi voucher per il lavoro occasionale commissionato dalle imprese.

Circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017
Scarica la circolare Inps con regole su uso, attivazione, limiti e divieti di utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese e del Libretto Famiglia per il lavoro domestico

PrestO, contratto di prestazione occasionale CPO: istruzioni Inps per uso e attivazione dei nuovi voucher

Il contratto di prestazione occasionale PrestO può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed enti di natura privata e amministrazioni con specifiche regole e secondo i limiti annui di utilizzo specificati sopra e indicati nella circolare Inps n. 107.

Per l’uso dei nuovi voucher, alle imprese è richiesto l’obbligo di comunicazione dell’avvio della prestazione occasionale almeno un’ora prima dell’inizio. Il tutto dovrà essere effettuato in modalità telematica tramite la piattaforma Lavoro Occasionale messa a disposizione dall’Inps entro il mese di luglio.

La registrazione da parte di utilizzatori e prestatori e la comunicazione dei dati della prestazione lavorativa di lavoro occasionale dovranno essere effettuati:

  • direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso la piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
  • tramite servizi di contact center INPS, e anche in tal caso, è necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).

Per registrazione e attivazione del contratto di prestazione occasionale sarà possibile anche delegare un intermediario abilitato mentre per la registrazione del prestatore (e per l’attivazione del Libretto Famiglia) sarà possibile anche avvalersi della consulenza dei Patronati.

PrestO, Contratto di Prestazione Occasionale per le imprese: dati da comunicare sul sito Inps

I dati da comunicare per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale e per poter utilizzare i nuovi voucher sono i seguenti:

  • dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

Sarà necessario disdire il contratto di prestazione occasionale nel caso di mancato svolgimento della prestazione, sempre in modalità telematica ed entro il 3 giorno successivo alla data di utilizzo dei nuovi voucher PrestO.

Allo stesso modo è necessaria la conferma della prestazione occasionale da parte di lavoratore o impresa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione ed entro i 3 giorni successivi.

Il lavoratore dovrà inoltre comunicare il proprio IBAN: il pagamento della prestazione di lavoro occasionale verrà effettuato direttamente dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Il compenso può essere anche erogato tramite bonifico intestato al prestatore (in questo caso è bene controllare con accuratezza i dati di domicilio del lavoratore).

PrestO: costo dei nuovi voucher per le imprese e retribuzione minima per il lavoratore

Ogni ora di lavoro con i nuovi voucher per il lavoro occasionale non potrà essere retribuita per un importo minimo di 9 euro. Come specificato dall’Inps nelle istruzioni ufficiali, il compenso non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo garantito di 36 euro per le quattro ore lavorative.

Anche nel caso in cui si richiedere di utilzzare i nuovi voucher PrestO per due ore soltanto, il lavoratore dovrà essere retribuito con un minimo di 36 euro. La misura del compenso per le ore successive, nel rispetto delle regole generali, verrà stabilita con accordo tra le parti.

Il costo dei nuovi voucher per le imprese comprende, inoltre:

  • contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
  • premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

Per il compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL) e in sostanza ogni ora retribuita con il nuovo contratto di prestazione occasionale costerà all’impresa 12,29 euro. Sul versamento complessivo è da aggiungersi un ulteriore 1,0% per la copertura degli oneri di gestione.

PrestO, limiti di utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale

Oltre ai limiti che riguardano il massimo di retribuzione per prestatore e utilizzatore, non possono utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale PrestO:

  • datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in riferimento al semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente);
  • imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Specifiche regole invece per l’utilizzo dei nuovi voucher nel settore dell’agricoltura e per le prestazioni occasionali all’interno della Pubblica Amministrazione (per le regole Inps su limiti, retribuzione e istruzioni generali si rimanda alla circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017).

Inoltre, nelle istruzioni Inps sull’utilizzo sia di PrestO che del Libretto Famiglia si specifica che

“non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa” (art. 54-bis, comma 5).

Per tutte le ulteriori istruzioni si consiglia di consultare la circolare Inps n. 107 allegata all’articolo o consultabile sul sito dell’Istituto.

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