I militari delle Forze Armate non hanno diritto all'associazione sindacale, ma questo è contro la Costituzione Italiana, occorre maggiore uniformità.
I militari delle Forze Armate non godono del diritto all’associazione sindacale sancito dalla Costituzione Italiana, ma questo va contro i diritti sanciti dalla Costituzione stessa, soprattutto per le punizioni inflitte a chi non rispetta il divieto.
La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere dal Consiglio di Stato, in quanto il divieto va contro le norme europee, ma vi sarebbe la possibilità di mantenere il limite in nome della coesione interna e della neutralità delle Forze Armate rispetto allo forze politiche.
Eppure delle associazioni sindacali all’interno delle Forze Armate sono comunque presenti e in questi mesi si sono rese partecipi di mobilitazioni e proteste, oltre che di collaborazione con il Governo (basti pensare alle modifiche sul riordino delle carriere discusse in questo articolo).
Vediamo in cosa consiste il diritto all’associazione sindacale, quali sono i motivi che ostacolano l’esercizio di questo diritto per le Forze Armate e quali sono i sindacati effettivamente in campo tra le fila militari.
Nessun diritto all’associazione sindacale: le Forze Armate contro la Costituzione
Il libero diritto all’associazione sindacale è sancito dalla nostra Costituzione all’Art. 39, dove non compare nessuna deroga specifica o divieto di aggregazione per i militari delle Forze Armate.
La Costituzione dispone alcune regole per i sindacati, come la registrazione presso uffici locali e centrali (altrimenti sarebbero associazioni considerabili segrete, vietate dall’Art. 18 della Costituzione stessa), l’ordinamento interno democratico e la personalità giuridica, dato che possono stipulare i CCNL a favore dei propri iscritti.
Il diritto all’associazione sindacale è ulteriormente disciplinato dalla Legge 300/1970, meglio conosciuta come Statuto dei Lavoratori. Nello Statuto sono contenute le leggi che tutelano l’attività sindacale e la partecipazione dei lavoratori, nonché il divieto dei datori di lavoro di intervenirvi.
Tuttavia, le Forze Armate ne sono escluse, dato che all’Art. 1474 del Codice di Ordinamento Militare, contenuto nel Decreto Legislativo 66/2010, è imposto il divieto di costituire associazioni professionali di carattere sindacale o aderire ad altre associazioni dello stesso tipo.
Nessuna associazione sindacale possibile, infatti, significa consegna di rigore per chi non rispetta il divieto, come indicato dal Decreto del Presidente della Repubblica 90/2010, che punisce all’Art. 751 sia l’adesione che la partecipazione alle attività sindacali (Commi 11 e 12).
L’associazione sindacale nelle Forze Armate è permessa con deroghe
Il diritto all’associazione sindacale per i militari delle Forze Armate è permesso solo se subordinato all’assenso del Ministro della Difesa e questo è il motivo della presenza di sigle come il Cocer, frequentemente citato nei nostri articoli dato l’impegno nel riordino delle carriere, ma anche su altri fronti come la discussa Legge 958.
Certamente l’impegno per i diritti dei militari è esercitato anche da moltissime altre sigle di singoli corpi delle Forze Armate come il Sappe (che rappresenta i militari impiegati nella Polizia Penitenziaria), nonché la SIULP, SIAP e la UIL per la Polizia di Stato.
L’elenco sarebbe molto lungo, considerando che anche lo stesso Cocer vanta dei delegati per i singoli corpi come l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.
Tuttavia, il diritto all’associazione sindacale resta un esercizio libero ma allo stesso tempo parziale da parte dei militari italiani: le norme non sono coerenti e il richiamo all’uniformità della normativa appare doveroso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Nessun diritto all’associazione sindacale: le Forze Armate contro la Costituzione