Interessi di mora cartella esattoriale: novità da maggio 2017

Calano gli interessi di mora sulla cartella esattoriale a partire dal 15 maggio 2017. Ecco il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Interessi di mora cartella esattoriale: novità da maggio 2017

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 4 aprile 2017, comunica che a partire da maggio 2017 gli interessi di mora applicati alla cartella esattoriale scendono dall’attuale 4,13% al 3,50%.

Il nuovo tasso degli interessi di mora applicato alle cartelle di pagamento è aggiornato a cadenza annuale dal Ministero delle Finanze e comunicato dall’Agenzia delle Entrate prendendo a riferimento la media dei tassi bancari attivi.

Come specificato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, gli interessi di mora applicati in caso di ritardo nel pagamento della cartella esattoriale oltre i 60 giorni dalla notifica saranno del 3,50% a partire dal 15 maggio 2017.

Ricordiamo che gli interessi di mora si applicano ad ogni cartella emessa dall’Agenzia delle Entrate, trasmessa ad Equitalia e notificata al contribuente non pagata entro i 60 giorni.

Ecco di seguito alcuni chiarimenti necessari in riferimento agli interessi di mora applicati alle cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 maggio 2017.

Interessi di mora cartella esattoriale: novità da maggio 2017

Per le cartelle esattoriali emesse e non pagate entro 60 giorni dalla notifica, a partire dal 15 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate comunica che il calcolo degli interessi di mora dovrà essere effettuato sulla base del nuovo tasso del 3,50% e non più del 4,13%.

Gli interessi di mora, in virtù di quanto previsto dall’articolo 30 del DPR n. 602/1973 si applicano ad ogni cartella di pagamento notificata al contribuente per somme iscritte a ruolo e non pagate entro 60 giorni dalla notifica.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, le cartelle di pagamento contengono la descrizione delle somme dovute, le istruzioni sul pagamento (dove, come ed entro quale scadenza), l’invito a provvedere entro 60 giorni, come e a chi richiedere la rateazione, le spiegazioni per proporre eventuali ricorsi, il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.

Le somme che, a seguito di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, risultano non riscosse, vengono iscritte a ruolo, ovvero inserite in un elenco con i nomi dei debitori e l’insieme delle somme dovute trasmesse con le cartelle esattoriali.

I ruoli sono trasmessi da Equitalia, l’Ente di riscossione demandato a procedere con il recupero delle somme contenute nei ruoli e nella cartella esattoriale. Trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella si applicano gli interessi di mora determinati annualmente dal Ministero delle finanze per ogni giorno e a partire dalla data di notifica.

Interessi di mora cartella esattoriale: 3,50% dal 15 maggio 2017

Mentre fino al mese di maggio 2017 continuerà ad essere applicato il tasso del 4,13%, i nuovi interessi di mora del 3,50% saranno utilizzati a decorrere dal 15 maggio 2017.

Gli interessi di mora per cartelle esattoriali non pagate dopo i 60 giorni dalla notifica non si applicano su sanzioni pecuniarie tributarie e interessi; al contrario, per le altre somme iscritte a ruolo l’Agenzia delle Entrate informa che l’aggiornamento del tasso di interesse è determinato annualmente sulla base di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il tasso annuo è determinato sulla base della media dei tassi bancari attivi e il riferimento temporale degli interessi di mora applicati a decorrere dal 15 maggio 2017 è il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

Di seguito è possibile scaricare il provvedimento del 4 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Provvedimento 4/04/2017 - Agenzia delle Entrate
Scarica il provvedimento 4 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate con le novità sugli interessi di mora applicati alle cartelle esattoriali

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