Imposta sulle donazioni non dovuta in caso di atto senza notaio?

Anna Maria D’Andrea - Imposta sulle successioni e sulle donazioni
Imposta sulle donazioni non dovuta in caso di atto senza notaio?

Imposta sulle donazioni: è dovuta in caso di atto senza notaio? Ad affrontare la questione ci ha pensato la Cassazione che, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 ha rimarcato la differenza tra donazioni indirette liberali e donazioni dirette.

In caso di mancanza di atto pubblico e quindi della stipula e la registrazione del contratto di donazione presso un notaio la donazione è da ritenersi nulla.

In questo caso, a differenza della prassi adottata ad oggi dal Fisco, non è dovuta alcuna imposta di donazione perché di fatto si tratta di atto nullo e non redatto secondo le indicazioni della legge.

Ecco cosa ha stabilito in merito la Cassazione con l’importante sentenza n. 18275/2017.

Imposta sulle donazioni non dovuta in caso di atto senza notaio. La sentenza della Cassazione

Una sentenza che si farà sicuramente ricordare: la Cassazione chiarisce cosa si intende per donazione indiretta senza formalismi, cioè non redatta presso un notaio, e donazione diretta.

La conclusione immediata alla sentenza della Cassazione del 27 luglio 2017 è che non è dovuta alcuna imposta sulle donazioni informali non redatte presso un notaio, come nel caso di donazioni di denaro tra genitori e figli.

Si tratta di donazioni nulle, che possono essere impugnate dagli eredi all’atto di successione. E, allo stesso modo, essendo atti nulli non si può pretendere il versamento dell’imposta di donazione in caso di erogazioni informali per “manifesto difetto di capacità contributiva”.

La Cassazione con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 ha elencato quali sono i casi di donazione indiretta priva di requisito formale e per le quali, a scanso di diverse interpretazioni, non è dovuta alcuna imposta:

  • contratto a favore di terzo che si configura, ad esempio, versando una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, arricchendo il cointestatario che beneficia dell’altrui versamento;
  • pagamento di un debito altrui, come il genitore che paga il mutuo ad un figlio;
  • pagamento di un prezzo dovuto da altri, come l’acquisto della casa al figlio;
  • vendita di un bene a un prezzo irrisorio (è una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato);
  • rinuncia a un credito a favore del debitore.

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