Dis Coll 2017, ecco la circolare Inps con requisiti e come presentare domanda di disoccupazione

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Dis Coll 2017: ecco la circolare Inps n. 115 del 19 luglio 2017 con tutte le regole, requisiti e novità su come presentare domanda di disoccupazione per collaboratori, assegnisti e dottori di ricerca iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps.

Dis Coll 2017, ecco la circolare Inps con requisiti e come presentare domanda di disoccupazione

Dis Coll 2017: la circolare Inps n. 115 pubblicata il 19 luglio 2017 fornisce le istruzioni per presentare domanda a seguito delle novità introdotte a partire dal 1° luglio 2017.

Le istruzioni su requisiti, calcolo e importo della Dis Coll 2017 si estendono a assegnisti e dottori di ricerca titolari di borsa di studio e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps che, per eventi a partire dal 1° luglio 2017 hanno diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, estesa con il Jobs Act autonomi e resa strutturale.

Con la circolare n. 115 l’Inps specifica nel dettaglio chi può richiedere la Dis Coll 2017 e quali sono tutte le condizioni necessarie: tra i requisiti si sottolinea più volte che è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata Inps e il non essere titolari di partita Iva, anche se inattiva.

Inoltre, per i beneficiari della Dis Coll 2017, ovvero per tutti gli iscritti alla Gestione Separata Inps per collaboratori, assegnisti e dottori di ricerca è previsto l’aumento dell’aliquota contributiva dello 0,51% a decorrere dalla data di entrata in vigore delle novità sopra citate, ovvero dal 1° luglio 2017.

Si allega di seguito la circolare Inps n. 115 del 19 luglio 2017 e tutte le istruzioni su requisiti, come presentare domanda, calcolo e importo della Dis Coll a partire dal 1° luglio 2017.

Dis Coll 2017: circolare Inps 115/2017 e cosa cambia dal 1° luglio

Dis Coll 2017: Circolare 115/2017 del 19 luglio
Clicca sull’icona per visualizzare la circolare Inps n. 155 per il Dis Coll 2017.

La circolare Inps pubblicata il 19 luglio 2017 attua le misure introdotte con il Jobs Act autonomi a partire dal 1° luglio 2017: la Dis Coll diventa strutturale e si amplia la platea dei potenziali beneficiari, ma esclusivamente per eventi intercorsi a partire dal 1° luglio 2017.

Assegnisti e dottori di ricerca titolari di borsa di studio potranno presentare domanda al pari di quanto previsto per i collaboratori: la Dis Coll a partire dal 1° luglio 2017 segue le nuove regole e istruzioni comunicate dall’Inps ma parallelamente introduce un aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51% per la copertura finanziaria della prestazione.

Analizziamo di seguito come fare per richiedere la Dis Coll a partire dal 1° luglio 2017, requisiti, durata, calcolo e importo dell’indennità di disoccupazione dopo l’entrata in vigore delle novità previste dal Jobs Act autonomi.

Dis Coll 2017, requisiti richiesti per presentare domanda a partire dal 1° luglio

Per poter inviare domanda di Dis Coll a partire dal 1° luglio 2017 collaboratori, assegnisti e dottori di ricerca dovranno rispettare i requisiti specificati dall’Inps con la circolare del 19 luglio 2017, in cui si specifica che l’indennità è riconosciuta soltanto agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, ovvero a coloro che versano i contributi previdenziali nel seguente importo:

  • 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% a partire dal 1° luglio 2017 prevista per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Ecco quali sono i requisiti richiesti per accedere alla Dis Coll a partire dal 1° luglio 2017:

  • essere in stato di disoccupazione;
  • aver versato nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente all’evento e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro almeno tre mesi di contributi (accredito contributivo di tre mensilità). Ai fini del computo dei mesi hanno validità anche i periodi di contribuzione figurativa in caso di maternità;
  • non essere titolari di partita Iva e se in possesso di partita Iva attiva ma non produttrice di reddito è necessario preliminarmente procedere con la chiusura della stessa.

Collaboratori, assegnisti e dottori di ricerca che intendono presentare domanda di disoccupazione Dis Coll 2017 e che risultano titolari di partita Iva inattiva (silente) dovranno, prima di presentare domanda Inps, procedere con la chiusura della p.Iva di cui si risulta titolari.

Non sono ammessi alla Dis Coll amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Si ribadisce, inoltre, che assegnisti e dottori di ricerca titolari di borsa di studio possono accedervi soltanto per eventi a decorrere dal 1° luglio 2017.

Ecco quali sono le procedure richieste per presentare domanda di Dis Coll 2017.

Dis Coll 2017, come presentare domanda

Per richiedere la Dis-Coll 2017 è necessario presentare domanda Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. La Dis Coll spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla perdita involontaria di lavoro.

Nel caso di domanda inviata successivamente agli 8 giorni, si avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di Dis Coll 2017. Coloro che avessero già presentato domanda nel periodo precedente al 1° luglio 2017 non è richiesto di ripresentare istanza: il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione verrà valutato in base alle domande già presentate.

Per presentare domanda di Dis Coll 2017 l’Inps mette a disposizione la procedura telematica tramite l’applicazione DsWeb accessibile nella sezione Dis-Coll Disoccupazione per i collaboratori e utilizzando il modulo “Tipo domanda Q”.

In alternativa la domanda di Dis Coll 2017 può essere inviata nelle seguenti modalità:

  • Contact center Inps al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per certificare lo stato di disoccupazione il soggetto che intende presentare domanda di Dis Coll ha l’obbligo di dichiarare di essere privo di impiego e di inviare i documenti che attestino l’attività lavorativa precedentemente svolta.

Inoltre è necessario compilare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al Centro per l’Impiego o in alternativa è obbligatorio inviarla tramite PEC alle strutture Inps competenti per territorio. La nuova circolare Inps 115/2017 ricorda come presentare domanda di Dis Coll equivale ad una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (art. 21, D.lgs. 150/2015).

Dis Coll 2017, maternità e malattia: scadenza per presentare domanda

Confermati con la circolare Inpd n. 115 del 19 maggio 2017 i termini per presentare domanda di Dis Coll 2017 nel caso di maternità e eventi di malattia con degenza ospedaliera coperti dalla contribuzione Inps avvenuti durante il rapporto di collaborazione e prima della cessazione dello stesso o entro 68 giorni dalla data di conclusione del rapporto di collaborazione.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda Dis Coll 2017 decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

In sintesi, nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda di Dis Coll 2017 rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Dis Coll 2017 e contratto di lavoro subordinato, accessorio o autonomo

Per ricevere la Dis Coll 2017 requisito fondamentale è la permanenza dello stato di disoccupazione in tutto il periodo in cui si ha diritto a percepire l’indennità dall’Inps.

Nel caso di contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni stipulato in data successiva alla presentazione della domanda, la Dis Coll verrà sospesa per tale periodo. Per contratti di lavoro subordinato di durata superiore ai 5 giorni la Dis Coll 2017 viene revocata e decade il diritto a beneficiare del sussidio di disoccupazione.

Nel caso in cui il collaboratore che ha presentato domanda di disoccupazione Dis Coll 2017 intraprenda attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o parasubordinata è necessario inviare comunicazione all’Inps dell’avvio attività entro 30 giorni dalla data di avvio nei casi in cui il reddito presunto risulti:

  • pari a 8.000 euro in caso di lavoro parasubordinato;
  • pari a 4.800 euro per lavoro autonomo.

Se il reddito dichiarato risulterà inferiore o pari ai seguenti limiti la Dis Coll 2017 verrà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto per il periodo che va dalla data di inizio attività a quella in cui termina la fruizione dell’indennità di disoccupazione. Allo stesso modo è obbligatoria la comunicazione del reddito presunto o conseguito in caso di variazioni, per permettere all’Inps di effettuare il nuovo calcolo della Dis Coll 2017.

In caso di prestazioni di lavoro accessorio la circolare Inps precisa che è ammessa la cumulabilità della Dis Coll con i redditi derivanti da attività di lavoro accessorio nel limite complessivo di:

  • 3.000 euro netti all’anno e che in tali casi non è necessaria nessuna comunicazione all’Inps;
  • per retribuzione maggiore e fino a 7.000 euro la Dis Coll 2017 verrà ridotta di un importo dell’80 per cento ed è obbligatoria la comunicazione all’Inps entro un mese dall’inizio attività o se già esistente all’atto di presentazione della domanda di Dis Coll.

Dis Coll 2017: durata, calcolo e importo

Nel rispetto dei seguenti requisiti e previa presentazione della domanda Inps, la Dis Coll verrà corrisposta per un periodo di durata pari alla metà dei mesi o frazioni di mesi del rapporto di collaborazione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi che hanno già dato luogo al diritto a percepire la Dis Coll.

La durata della Dis Coll non potrà in alcun caso essere superiore a 6 mesi; viene corrisposta mensilmente e a fini fiscali l’indennità di disoccupazione concorre alla formazione del reddito imponibile e costituisce base di calcolo delle imposte sui redditi Irpef.

Per il calcolo della Dis Coll 2017 l’importo è rapportato al reddito imponibile a fini previdenziali risultante sulla base dei versamenti contributivi effettuati nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro e in quello precedente diviso per il numero di mesi di contribuzione.

Se dal calcolo effettuato l’importo della Dis Coll risulti pari o inferiore a 1.195,00 euro l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75% dello stipendio mensile.

Per importi superiori la Dis Coll verrà erogata per una somma pari al 75% dello stipendio mensile con un aumento pari al 25% della differenza tra effettiva retribuzione mensile e 1.195,00 euro.

In ogni caso l’importo della Dis Coll 2017 non potrà mai superare i 1.300 euro al mese e si riduce del 3 per cento per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ovvero a partire dal 91° giorno in cui è corrisposto l’assegno di disoccupazione.

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