Dal 13 giugno al via il ravvedimento operoso delle comunicazioni IVA trimestrali “senza se e senza ma”

Ravvedimento operoso e cumulo giuridico «senza se e senza ma» nel caso delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA. Di Tania Stefanutto

Dal 13 giugno al via il ravvedimento operoso delle comunicazioni IVA trimestrali “senza se e senza ma”

L’istituto del ravvedimento operoso si applica, senza dubbio, alle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA. Questo in linea con i principi contenuti nell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997: infatti, se non risulta stabilito diversamente (e ciò non accade nel caso specifico), il ravvedimento operoso si applica a tutte le violazioni tributarie, e quindi anche alle trasmissioni introdotte dall’art. 4 del D.L. 193/2016.

Analogamente, in caso di violazioni rilevate direttamente dall’Ufficio, questi dovrà applicare, qualora le omissioni o le infedeltà risultino plurime, il cd. cumulo giuridico, così come previsto dall’art. 12 co. 1 D. Lgs. 472/1997. L’ufficio dovrà quindi irrogare la sanzione unica relativa alla violazione più grave (tenuto conto dei criteri sulla quantificazione contenuti nell’art. 7 del D.Lgs. 472/1997), aumentata da un quarto al doppio (la sanzione unica risulterà poi definibile a un terzo, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 472/1997).

L’art. 21-bis L. 122/2010, così come modificato dalla L. 225/2016, prevede una sanzione edittale compresa tra 500 euro e 2.000 euro, ridotta alla metà del minimo se il contribuente trasmette la liquidazione omessa o errata nei 15 giorni successivi il termine ultimo. Coordinando la norma con i principi contenuti nell’articolo 13 D. Lgs. 472/1997, ed in particolare con il comma 1 lett. a-bis) (riduzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni), il costo dell’omissione o della correzione/integrazione dei dati trasmessi sarà così modulato: fino al 27 giugno (entro i 15 giorni) la sanzione piena è pari a 250 euro, pertanto il ravvedimento sarà 1/9 di 250 euro, successivamente fino al 90° giorno sarà 1/9 di 500€, ecc..

Va ricordato che la sanzione è svincolata dai versamenti, pertanto il costo del ravvedimento, anche per le comunicazioni a credito omesse o errate, sarà il medesimo.

È chiaro che la trasmissione delle liquidazioni mensili, pur prevedendo tre moduli separati per l’indicazione dei dati, risulta unitaria e quindi il ravvedimento coinvolge l’intera comunicazione.

Va rilevato che il sistema premiale del ravvedimento trova dei limiti nelle notifiche di atti di accertamento o di liquidazione.

Nel caso delle comunicazioni delle liquidazioni Iva, il sistema di “compliance” contenuto nella norma impone un contradditorio online: l’Agenzia, in apposita area riservata, mette a disposizione del contribuente i dati che emergono dalle comunicazioni e dai versamenti, evidenziando eventuali differenze; il contribuente potrà giustificare il proprio operato o potrà ravvedersi (sia in termini di dichiarazione che di versamento).

Questo contradditorio “virtuale” non preclude, tuttavia, alcun tipo di ravvedimento, non essendo causa ostativa tipizzata nell’art. 13 D. Lgs. 472/1992.

La formulazione dell’art. 21-bis, però, consente all’Agenzia di emettere un atto di liquidazione dell’imposta “ai sensi dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”: tale atto è, in linea generale, condizione ostativa al ravvedimento.

La norma sulle comunicazioni IVA trimestrali delle liquidazioni stabilisce che, in caso di differenze tra il comunicato e il versato, l’Ufficio potrà emettere “avvisi di liquidazione” in relazione al solo eventuale mancato versamento, precludendo il ravvedimento del solo versamento e non anche della trasmissione della comunicazione.

Sarà invece sempre possibile ricorrere al ravvedimento del versamento o della trasmissione in presenza di “comunicazioni” (il contradditorio virtuale) nel Cassetto Fiscale nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, fase prodromica all’eventuale liquidazione ex art. 54-bis D.p.r. 633/1972.

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