Contributo di vigilanza, società cooperative: importi e scadenze nel decreto MISE pubblicato in GU

Tommaso Gavi - Cooperative

Contributo di vigilanza, gli importi che società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso devono versare per la revisione obbligatoria sono indicati nel decreto del MISE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2021. Confermate le somme e le fasce di riferimento. Scadenza: 16 novembre 2021.

Contributo di vigilanza, società cooperative: importi e scadenze nel decreto MISE pubblicato in GU

Contributo di vigilanza, con il decreto MISE dell’11 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2021, vengono confermate le somme e le fasce di riferimento.

Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso devono provvedere ai versamenti entro la scadenza del 16 novembre 2021.

Per provvedere al calcolo del contributo che spetta per la revisione obbligatoria è necessario consultare le apposite tabelle: gli importi variano infatti in base al numero di soci.

Viene previsto l’esonero dal pagamento del contributo per i soggetti in questione, nel caso in cui siano iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021.

Contributo di vigilanza, società cooperative: importi e scadenze

Il contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso è stato riconfermato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 giugno scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2021.

MISE - Decreto dell’11 giugno pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2021
Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021-2022.

La scadenza per il versamento delle somme relative alla revisione obbligatoria è il 16 novembre 2021: il decreto prevede, infatti, che si possa versare il contributo entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli importi da versare variano in base al numero dei soci e dell’attivo del bilancio d’esercizio con data di chiusura nell’anno 2020.

Nello specifico si deve provvedere al pagamento degli importi riportanti nella tabella riassuntiva.

Fasce e importo Numero soci Totale attivo (in migliaia di euro)
1.980 euro fino a 980 fino a 124.000
3.745 euro da 981 a 1680 da 124.001 a 290.000
6.660.00 euro oltre 1680 oltre 290.000

Il contributo parte, quindi, da un minimo di 280 euro e può arrivare fino a 2.380 euro.

Oltre al numero di soci e al capitale deve essere preso in considerazione il valore della produzione di cui alla lettera A del conto economico.

Per le cooperative edilizie, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1, il valore di produzione deve essere determinato come segue:

“prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale.”

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superano uno dei parametri previsti devono pagare il contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L’importo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2020 o al bilancio chiuso nel corso dello stesso esercizio.

Contributo di vigilanza: gli importi per banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso

Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1 è previsto l’aumento del 50 per cento per cooperative assoggettabili a revisione annuale e del 30 per cento per le società cooperative di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L’aumento del 50 per cento del contributo si applica anche alle cooperative iscritte all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui abbiano avviato o realizzato un programma edilizio.

Per quanto riguarda invece le banche di credito cooperativo, i contributi per l’attività di vigilanza per il biennio 2021-2022 è determinato dalle fasce della seguente tabella, previste all’articolo 2.

Fasce e importo Numero soci Totale attivo (in migliaia di euro)
1.980 euro fino a 980 fino a 124.000
3.745 euro da 981 a 1680 da 124.001 a 290.000
6.660 euro oltre 1680 oltre 290.000

Gli stessi importi sono determinati, in base a quanto riportato nell’articolo 3, anche per le società di mutuo soccorso.

Di seguito la tabella riassuntiva con i valori di riferimento.

Fasce e importo Numero soci Contributi mutualistici
280 euro fino a 1.000 fino a 100.000
560 euro da 1.001 a 10.000 da 100.001 a 500.000
840 euro oltre 10.000 oltre 500.000

Per quanto riguarda il versamento relativo ai contributi dovuti al Ministero dello Sviluppo economico, gli stessi dovranno essere pagati esclusivamente con modello F24, tramite l’Agenzia delle Entrate.

I codici tributo da inserire nel modello sono riportati nella seguente tabella.

Codice tributo Descrizione
3010 contributo biennale; maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10 per cento dovuta dalle cooperative edilizie); interessi per ritardato pagamento
3011 maggiorazione del 10 per cento dovuta dalle cooperative edilizie; interessi per ritardato pagamento
3014 sanzioni

Per quanto riguarda i contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza, invece, si deve utilizzare le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

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