CIG, esonero contributivo fruibile fino al 31 gennaio 2021 non ancora operativo

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

CIG, esonero contributivo per i datori di lavoro che hanno beneficiato della cassa integrazione a giugno accessibile fino al 31 gennaio 2021. Con la circolare numero 24 dell'11 febbraio 2021, l'INPS fornisce chiarimenti sull'agevolazione prevista dal DL Ristori e alternativa alla settimane aggiuntive di cassa integrazione introdotte dallo stesso testo. Ma mancano ancora le istruzioni, che arriveranno insieme all'ok della Commissione Europea.

CIG, esonero contributivo fruibile fino al 31 gennaio 2021 non ancora operativo

CIG, esonero contributivo per i datori di lavoro che hanno beneficiato della cassa integrazione a giugno 2020 fruibile fino al 31 gennaio 2021. Ma l’operatività è ancora lontana.

Con la circolare numero 24 dell’11 febbraio 2021, l’INPS definisce nel dettaglio il campo di applicazione dell’agevolazione prevista dal DL Ristori all’articolo 12 e alternativa alla settimane aggiuntive di cassa integrazione introdotte dallo stesso testo. Ma mancano ancora le istruzioni, che arriveranno insieme all’ok della Commissione Europea.

Nel testo, infatti, si legge:

“Si evidenzia che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro”.

Il Decreto Ristori ha previsto un esonero fino a un massimo di 4 settimane dal versamento dei contributi previdenziali, aggiuntivo rispetto a quello già previsto dal Decreto Agosto, per le aziende che hanno beneficiato degli ammortizzatori sociali a giugno 2020 e non hanno poi richiesto i nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Si tratta, anche nella impostazione prevista dal DL numero 137 del 28 ottobre 2020, di una strada alternativa rispetto alle ulteriori settimane di cassa integrazione previste dal provvedimento emergenziale.

CIG, esonero contributivo accessibile entro il 31 gennaio 2021: i requisiti per i datori di lavoro

In linea generale possono accedere all’esonero contributivo alternativo alla CIG tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Resta esclusa la pubblica amministrazione.

Due sono i punti chiave per individuare la platea di potenziali beneficiari:

  • possono accedere all’esonero CIG i datori di lavoro privati che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per coronavirus;
  • i datori di lavoro per beneficiare dell’agevolazione devono anche avere le carte in regola per poter accedere alle settimane aggiuntive di cassa integrazione previste dal Decreto Ristori, rinunciarvi per beneficiare dell’esonero deve essere una scelta.

Si tratta, infatti, di un regime alternativo: intraprendere una delle due strade esclude l’altra. Se a il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, non potrà avvalersi fino al 31 gennaio 2021 di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.

L’esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020:

  • soggetti ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, decorso il periodo autorizzato;
  • soggetti appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

In particolare il beneficio è fruibile per le stesse posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nella mensilità di giugno 2020, siano state utilizzate le specifiche tutele di integrazione salariale, anche se i lavoratori sono diversi. Bisogna specificare che la scelta viene effettuata per singole unità produttive.

Ad esempio, presso lo stesso datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.

CIG, l’alternativa dell’esonero contributivo: le istruzioni su casi particolari

Con la circolare numero 24 dell’11 febbraio 2021, l’INPS si sofferma, poi, su alcuni casi particolari:

“Ciò premesso, in considerazione della circostanza che il diritto alla fruizione dell’esonero si cristallizza in capo al datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito dei trattamenti sopra richiamati, nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso.

Resta invece fermo che, in caso di fusione (sia per unione, che per incorporazione), l’esonero, in virtù del fatto che l’azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 attua, con tale operazione, un percorso di unione, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione”.

Inoltre, lo stesso beneficio contributivo può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero del Decreto Agosto e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Ma questo sarà oggetto di uno specifico chiarimento, anticipa l’INPS.

CIG, esonero contributivo del DL Ristori: le condizioni da rispettare

Come sottolinea l’INPS, l’accesso al beneficio non è solo subordinato al rispetto dei requisiti elencati in precedenza.

I datori di lavoro per beneficiare dell’agevolazione devono anche essere in regola con le norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, vale a dire:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

E ancora, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 gennaio 2021.

“Si precisa, al riguardo, che la valutazione del rispetto della suddetta condizione va effettuata sull’intera matricola aziendale e che, in virtù del richiamo all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, la violazione della previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva”.

CIG, esonero contributivo del DL Ristori: come calcolare il beneficio

La circolare INPS numero 24 dell’11 febbraio 2021 passa, poi, a illustrare come calcolare il beneficio.

L’ammontare dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

In particolare, l’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel citato mese.

Il beneficio può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Anche se il calcolo della contribuzione non versata per le ore di integrazione salariale determina un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro settimane, vige comunque il limite temporale di quattro settimane.

“Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, si precisa, inoltre, che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione datoriale non versata nella suddetta mensilità di giugno 2020 costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.”

L’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale utilizzate nel mese di giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Per considerare l’effettivo ammontare del beneficio, bisogna poi tener conto anche delle voci di contribuzione che non sono oggetto di esonero:

  • premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile quando dovuto;
  • contributi ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, quando dovuti;
  • contributo previsto destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.

In conclusione l’INPS chiarisce che l’esonero alternativo alla CIG è cumulabile con altre agevolazioni:

“L’esonero in trattazione, in continuità con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare numero 24 dell’11 febbraio 2021.

INPS - Circolare numero 24 dell’11 febbraio 2021
Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

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