Il modello di dichiarazione annuale IVA deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva concernente l’anno d’imposta precedente a quello in cui viene eseguito l’invio telematico.
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA sono tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.
La dichiarazione IVA annuale fino al 2016 doveva essere utilizzata sia dai contribuenti tenuti alla sua presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprenderla nel modello Unico.
Dalla dichiarazione IVA del 2017, invece, è entrato in vigore l’obbligo di presentare il modello IVA in forma autonoma e in via telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno.
ll modello di dichiarazione annuale Iva 2025 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva (anno d’imposta 2024).
I contribuenti obbligati all’invio della dichiarazione IVA che decidono di procedere entro il termine della scadenza della Lipe relativa al quarto trimestre dell’anno possono evitare la predisposizione e l’invio telematico proprio di quest’ultima, così come previsto dalle regole introdotte qualche anno fa dal cd “Decreto Crescita”.
Attraverso la dichiarazione IVA, inoltre, è possibile richiedere il rimborso del credito IVA annuale. Rimborso che, per talune categorie di contribuenti, può essere richiesto direttamente tramite il modello TR (rimborso trimestrale).
Il credito eventualmente non richiesto a rimborso può essere comunque oggetto di compensazione direttamente all’interno del modello F24, considerando che ogni anno è possibile compensare fino ad un massimo di 2 milioni di euro.
Soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA annuale
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
- ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata;
- ha registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972);
- ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.).
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd «nuovi minimi», articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 16 dicembre 1991, n. 398);
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta;
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972);
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dichiarazione IVA: scadenza saldo e rateizzazione versamenti
Il versamento del saldo IVA è uno degli adempimenti caratterizzanti dello scadenzario del mese di marzo di ogni anno.
L’adempimento ricade sui contribuenti soggetti ad IVA che presentano la dichiarazione annuale, qualora l’importo indicato nel rigo VL38 superi i 10,33 euro.
Il saldo dell’imposta dovuta può essere versato in un’unica soluzione o mediante rateizzazione a decorrere da lunedì 17 marzo 2025 e, in quest’ultimo caso, l’importo delle rate successive alla prima dovrà essere maggiorato dello 0,33 per cento al mese.
In caso di pagamento del saldo IVA 2025 a rate, sulle somme successive alla prima si applica una maggiorazione dello 0,33 per cento per mese, ed in ogni caso l’intera somma dovuta dovrà essere versata entro il 16 dicembre.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese (quindi 16 aprile, 16 maggio, e via discorrendo). Sulla rata di agosto si applica la sospensione feriale, e quindi il versamento può essere effettuato entro il giorno 20.
Per il calcolo degli interessi di rateizzazione sarà necessario sommare lo 0,33 per cento mensile e quindi sulla terza rata sarà necessario aggiungere lo 0,66 per cento, sulla quarta lo 0,99 per cento e così via.
Per il versamento del saldo IVA sarà necessario presentare il modello F24 esclusivamente in modalità telematica.
All’interno del modello F24 bisognerà indicare nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 e riportare come anno di riferimento il 2024 (anno d’imposta di competenza dell’IVA a debito).
Nel caso di rateizzazione del saldo IVA, il versamento dovrà essere effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo 1668 (interessi rateali), il numero della rata che si sta pagando ed il numero complessivo delle rate previste.
Ad esempio, quindi, il contribuente che intende effettuare il versamento del saldo IVA nelle nove rate massime previste, dovrà compilare il modello F24 indicando la dicitura “0109” in sede di pagamento della prima rata, “0209” nel caso di pagamento della seconda e via di seguito.