Tabelle Aci 2017 per i rimborsi chilometrici

Redazione - Irpef

Tabelle Aci rimborsi chilometrici 2017: ecco come effettuare il calcolo dei rimborsi e i fringe benefit per i dipendenti che utilizzano l'auto aziendale ad uso promiscuo.

Tabelle Aci 2017 per i rimborsi chilometrici

Tabelle Aci: per il calcolo dei rimborsi chilometrici 2017 e i fringe benefit per i dipendenti che usano la propria auto in modo promiscuo, ovvero a finalità aziendale e personale, è necessario far riferimento alle tariffe Aci aggiornate ogni anno.

Le tabelle Aci aggiornate al 2017 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016 e di seguito vedremo come fare il calcolo dei rimborsi chilometrici.

L’importo dei rimborsi chilometrici Aci deve essere calcolato prendendo come riferimento la tipologia di veicolo e la marca. Nelle tabelle Aci è contenuto nel dettaglio l’elenco completo dei fringe benefit che spettano al dipendente e che devono essere inseriti nella dichiarazione annuale.

Inoltre sullo stesso sito dell’Aci è possibile calcolare l’importo dei rimborsi chilometrici sostenuti dal lavoratore per l’uso di auto a scopo promiscuo. Il servizio è tuttavia disponibile soltanto per gli utenti registrati.

Ecco le tabelle Aci per rimborsi chilometrici 2017 e alcune utili istruzioni su come effettuare il calcolo dei rimborsi chilometrici Aci.

Tabelle Aci 2017 per i rimborsi chilometrici

Ecco le tabelle Aci 2017 per i rimborsi chilometrici, aggiornate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Tabelle Aci 2017 per i rimborsi chilometrici
Scarica le tabelle Aci 2017 per il calcolo dei rimborsi chilometrici e dei fringe benefit

Le tabelle Aci permettono di effettuare il calcolo dei rimborsi chilometrici 2017 di cui il lavoratore dipendente ha diritto in caso di utilizzo di auto per scopo promiscuo, ovvero per finalità miste sia personali che di lavoro.

Ecco di seguito quali sono gli elementi utili per il calcolo del rimborso chilometrico in base alle tabelle Aci 2017.

Rimborso chilometrico Aci 2017

I rimborsi chilometrici vengono erogati nei confronti dei lavoratori per spese relative a costi proporzionali all’utilizzo, ovvero collegati all’utilizzo del mezzo (costo del carburante, di manutenzione e riparazione, costo dei pneumatici ecc) e costi non proporzionali, ovvero indipendenti dal reale utilizzo del mezzo (assicurazione, bollo auto). Per la richiesta dei rimborsi chilometrici le spese devono essere appositamente documentate.

Nelle tabelle Aci 2017 per i rimborsi chilometrici vengono suddivise innanzitutto le auto in produzione e quelle fuori produzione. Le stesse poi sono suddivisi in base alla tipologia di alimentazione: a benzina, metano, gasolio, gpl o elettrici. Le tabelle contengono inoltre anche i dati necessari per i rimborsi chilometrici nell’utilizzo di motoveicoli.

Come specificato dalla circolare ministeriale 326/1997 nel caso in cui il veicolo utilizzato non fosse presente nelle nuove tabelle Aci bisognerà prendere come riferimento il modello più simile.

Rimborsi chilometrici Aci: tassazione e deducibilità

L’assegnazione ai dipendenti di auto ad uso promiscuo comporta due conseguenze a livello fiscale: da un lato la deducibilità al 70% dei costi per il datore di lavoro e dall’altra la tassazione dei fringe benefit in capo al lavoratore, calcolato in base delle tabelle Aci 2017 per i rimborsi chilometrici in rapporto alla percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

In sostanza, il fringe-benefit è la retribuzione che l’azienda eroga al lavoratore per l’utilizzo di auto a scopo promiscuo e l’imponibilità degli stessi è calcolata per il 30% dell’importo erogato in rapporto alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base dei costi chilometrici contenuti nelle tabelle Aci 2017.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, i fringe-benefit non concorrano alla formazione di reddito da lavoro dipendente entro il limite d’importo di 258,23 euro nel periodo d’imposta di riferimento.

Per quanto riguarda le imprese, il costo dei rimborsi chilometrici per auto ad uso promiscuo può essere portato in deduzione fiscale del 70%, così come indicato nell’articolo 164, comma 1 del Tuir. La deducibilità parziale non è soggetta a limiti d’importo, ma è limitata al costo di percorrenza o tariffa di noleggio di veicoli di 17 hp se a benzina o di 20 hp se diesel.

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