Scadenza spesometro secondo semestre 2017: istruzioni e novità

Anna Maria D’Andrea - Comunicazioni IVA e spesometro

Spesometro secondo semestre 2017: scadenza fissata al 6 aprile 2018. Di seguito il riepilogo di istruzioni, novità, sanzioni e dati obbligatori da comunicare.

Scadenza spesometro secondo semestre 2017: istruzioni e novità

Spesometro secondo semestre 2017: è fissata al 6 aprile 2018 la scadenza per l’invio telematico.

Entro tale data i soggetti obbligati dovranno effettuare l’invio della comunicazione dei dati obbligatori in merito alle fatture emesse e ricevute nel II semestre del 2017.

Il 6 aprile 2018 è anche la scadenza per effettuare correzioni o integrazioni allo spesometro del primo semestre 2017, adempimento per il quale è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni.

In merito alle istruzioni è necessario ricordare che sono state introdotte importanti novità proprio in merito ai dati obbligatori da trasmettere con lo spesometro.

Il Decreto Legge fiscale 148/2017 collegato alla manovra di Bilancio 2018 ha semplificato l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Proprio in tal senso l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 5 febbraio 2018, ha modificato le istruzioni riducendo il numero dei dati obbligatori da trasmettere e introducendo inoltre modalità di invio semplificate per le fatture di importo inferiore ai 300 euro registrate cumulativamente.

Di seguito la guida completa allo spesometro relativo al secondo semestre 2017 in scadenza il prossimo 6 aprile 2018, con tutte le istruzioni su dati da inviare e sanzioni previste.

Scadenza spesometro secondo semestre 2017

La scadenza dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 è il prossimo 6 aprile 2018.

Tale scadenza non sarà verosimilmente oggetto di proroga, considerando che la scadenza originaria dell’adempimento era lo scorso 28 febbraio e che l’amministrazione finanziaria ha concesso i 60 giorni di tempo previsti dallo statuto del contribuente (Legge 212/2000) per adeguarsi alle novità introdotte.

Non solo: entro la stessa scadenza e per effetto di quanto previsto dal DL fiscale 148/2017 sarà possibile correggere e integrare i dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 senza l’applicazione di sanzioni.

Spesometro secondo semestre 2017: soggetti obbligati

Chi sono i soggetti obbligati all’invio telematico dello spesometro relativo al secondo semestre 2017?

I soggetti obbligati all’invio telematico dello spesometro semestrale sono i seguenti:

  • imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali (eccezion fatta per quelle operanti con il regime dei minimi e con il regime forfettario);
  • professionisti anche in forma associata;
  • imprese agricole in regime di esonero IVA;
  • società di persone;
  • società di capitali, società cooperative;
  • curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa;
  • stabili organizzazioni;
  • società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano;
  • soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.

Scadenza spesometro secondo semestre 2017: soggetti esonerati

Chi sono, invece, i soggetti esonerati dall’invio telematico dello spesometro relativo al secondo semestre 2017?.

Il comma 3, art. 1 ter del decreto legge fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 ha incluso, tra i soggetti esonerati, le amministrazioni pubbliche, in merito ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Il comma 2 inoltre esonera dall’invio telematico dello spesometro 2018 i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/72 situati in zone montane.

Non sono obbligati all’invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017 le seguenti categorie di soggetti:

  • contribuenti nel regime forfettario;
  • contribuenti minimi;
  • produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane;
  • la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
  • i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.

Con un avviso pubblicato il 12 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio non è obbligatorio per le fatture già trasmesse tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Per maggiori dettagli i lettori possono far riferimento alla sezione dedicata allo spesometro, con numerosi articoli di approfondimento relativi alla comunicazione dati fatture emesse e ricevute.

Scadenza spesometro secondo semestre 2017: dati da comunicare e istruzioni

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 5 febbraio 2018 ha introdotto rilevanti novità in merito alle istruzioni per l’invio telematico dello spesometro in versione light.

Per evitare l’invio di informazioni superflue e irrilevanti ai fini dell’attività di controllo, per i dati delle fatture emesse e ricevute i dati obbligatori da trasmettere vengono ridotti a:

  • partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota applicata;
  • tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Le mini-fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente sarà possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo.

In merito al documento riepilogativo delle fatture emesse i dati obbligatori da inserire sono i seguenti:

  • il numero e la data del documento;
  • la partita IVA del cedente/prestatore;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Per i documenti riepilogativi delle fatture ricevute, invece, bisognerà inviare:

  • il numero e la data di registrazione del documento;
  • la partita IVA del cessionario/committente;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Si allegano di seguito le specifiche tecniche per la compilazione e l’invio telematico dello spesometro così come modificate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018:

Specifiche tecniche compilazione dati fattura
Scarica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornate con provvedimento del 5 febbraio 2018

Sanzioni spesometro secondo semestre 2017 in scadenza il prossimo 6 aprile 2018

Dal punto di vista delle sanzioni relative allo spesometro si ricorda che non sono previste deroghe all’applicazione della normativa vigente in caso di invio telematico tardivo, errori od omissioni.

Per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di:

  • 2 euro per ogni fattura,
  • con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

È possibile, inoltre, avvalersi del ravvedimento operoso, con la seguente riduzione delle sanzioni previste:

Il ravvedimento operoso prevede sanzioni ridotte sulla base del ritardo con cui si procede con l’integrazione di dati omessi o trasmessi in maniera inesatta:

  • 1/9 di 500 euro se lo spesometro è inviato entro 15 giorni dalla scadenza originaria;
  • 1/9 di 1.000 euro se la correzione avviene entro 90 giorni dalla scadenza originaria;
  • 1/8 di 1.000 euro se il modello è presentato oltre 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza;
  • 1/7 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene entro due anni;
  • 1/6 di 1.000 euro se la regolarizzazione avviene oltre due anni;
  • 1/5 di 1.000 euro se la regolarizzazione è effettuata dopo la constatazione della violazione.

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